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L`Ordinanza Dirigenziale n. 834 del 21.06.11 vieta la distribuzione dei volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario. L`Ordinanza rettifica, inoltre, il punto n. 8 dell`Ordinanza Dirigenziale n. 645 del 16.05.11. Si allega testo dell`Ordinanza Dirigenziale n. 834 del 21.06.11
ambiente - igiene urbana - protezione civile
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L` Ordinanza Dirigenziale n. 799 del 09.06.11 detta le modalità di raccolta Porta a Porta per tutte le attività commerciali che operano nel Centro Storico. Si allega testo dell`Ordinanza Dirigenziale n. 799 del 09.06.11
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L’Ordinanza n. 645 del 16.05.2011, rettificando la precedente Ordinanza Dirigenziale n. 498 del 14.04.2011, detta le regole che devono disciplinare, nel territorio comunale, la distribuzione di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario. L’inosservanza di quanto stabilito nell’Ordinanza comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Si allega testo integrale dell’Ordinanza Dirigenziale n. 645 del 16.05.2011
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L’Ordinanza Dirigenziale n. 498 del 14.04. 2011 vieta a tutte le attività commerciali di effettuare sul territorio comunale distribuzioni di volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario. Ai trasgressori verranno comminate sanzioni pecuniarie. Si allega testo integrale dell’Ordinanza Dirigenziale n. 498 del 14.04.2011
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L`Ordinanza Dirigenziale n. 499 del 14.04.2011 ordina a tutti i titolari di pubblici esercizi, che operano sul territorio comunale, entro 30gg. dalla data di pubblicazione della presente, di dotarsi, durante l`orario di apertura, di adeguati posacenere, contenenti sabbia, da collocare esternamente all`ingresso del proprio esercizio. Ai trasgressori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell`art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come introdotto dalla L. 16/01/2003. Si allega testo integrale dell`Ordinanza Dirigenziale n. 499 del 14.04.2011
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L` Ordinanza Dirigenziale n. 436 del 31.03.2011 intima a tutti i cittadini e turisti, in occasione delle prossime festività pasquali e per tutta la stagione estiva 2011, l`ASSOLUTO DIVIETO di parcheggio, di campeggio, di effettuare barbecue e qualsiasi altra attività che possa creare danni alle zone pinetate.Si allega testo integrale dell`Ordinanza n. 346 del 31.03.11
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L’A.C. di Lecce, d’intesa con ASCOM Lecce Confcommercio e Confesercenti Lecce, PROROGA il termine dal 01.03.2011 al 30.06.2011 relativo al divieto di commercializzazione e seguente distribuzione degli shoppers (sacchi asporto merci) in polietilene. Pertanto, a decorrere dal 01.07.2011, tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, potranno utilizzare solo sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14855 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale,cellulosa, carta, tela o fibre naturali. Si allega il testo integrale dell’Ordinanza n. 352 del 18.03.2011
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L’Ordinanza dirigenziale n.73 del 19.01.2011 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011, a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili. In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale,cellulosa, carta, tela o fibre naturali. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 01.03.2011In allegato si può consultare il testo integrale della Ordinanza n. 73 del 19.01.2011 . Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ( venticinque/00) ad € 500,00 ( cinquecento/00) ai sensi dell`art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall`art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta,consistente nell`importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell`art. 16 della Legge n° 689/81.
L’Ordinanza Dirigenziale n.73 del 19/01/2011 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011, a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili. In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale,cellulosa, carta, tela o fibre naturali. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 01.03.2011Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ( venticinque/00) ad € 500,00 ( cinquecento/00) ai sensi dell`art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall`art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta,consistente nell`importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell`art. 16 della Legge n° 689/81.
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A decorrere dal 1° gennaio 2011, a tutti gli esercenti di attività commerciali che operano nel territorio comunale, sia a posto fisso che itinerante, il divieto di fornire buste di plastica (shoppers) non biodegradabili. In alternativa, potranno essere utilizzati sacchetti certificati biodegradabili e compostabili conformi agli standard indicati dalle norme UNI EN 13432 e UNI EN 14995 quali, a titolo esemplificativo, in materiali bioplastici di origine vegetale,cellulosa, carta, tela o fibre naturali. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni è tuttavia consentito ai medesimi operatori, di utilizzare i sacchetti giacenti nei rispettivi depositi fino all’esaurimento delle scorte e comunque entro e non oltre il 01.03.2011Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ( venticinque/00) ad € 500,00 ( cinquecento/00) ai sensi dell`art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall`art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta,consistente nell`importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell`art. 16 della Legge n° 689/81.
Ordinanza aperture domenicali marzo e aprile 2009
gabinetto del sindaco - ufficio stampa - comunicazione
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Ordinanza n. 71 del 23.1.2009 - Divieto di abbandono sul suolo pubblico di manifesti e affini rinvenienti dall’affissione e deaffissione degli stessi.
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Ordinanza aperture domenicali 6 gennaio
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Ordinanza Caffè Mondoni
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riattivazione fornitura acqua nei confronti degli stabili di proprietà dello IACP
Ordinanza Aperture domenicali 2008
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Ordinanza Aperture domenicali 2009
Ordinanza C. Battisti
Ordinanza divieto di bivacco
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