CONSIGLIO COMUNALE
(ART.56 DELLO STATUTO COMUNALE )
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Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
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A garanzia dell’autonomia funzionale del Consiglio verrà istituita un’apposita struttura organizzativa autonoma denominata “Ufficio del Consiglio”.
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con norme regolamentari il Comune fissa le modalità attraverso le quali fornisce al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziare.
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L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
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Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
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Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato politico-amministrativo dell’organo consiliare.
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Il Consiglio Comunale conforma l’azione complessiva dell’Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
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Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
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Il Consiglio Comunale si avvale, nei casi espressamente stabiliti dal presente Statuto, di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. I poteri, l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette commissioni sono disciplinate dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
(ART. 57 DELLO STATUTO COMUNALE)
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Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente.
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Si riunisce:
• Almeno due volte all’anno, la prima per l’approvazione del conto consuntivo e l’altra per l’approvazione del bilancio di previsione;
• Due volte all’anno nelle date previste dal precedente art. 53 per la verifica delle linee programmatiche;
• Una volta al mese per discutere interrogazioni ed interpellanze;
• Le mozioni vanno inserite nell’ordine del giorno dei Consigli Comunali Straordinari e comunque vanno discusse entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse.
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Il Presidente procede alla convocazione del Consiglio entro un termine di venti giorni quando lo richiede un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco con inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
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Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.
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Per la validità delle sedute consiliari è necessaria la presenza di almeno il 45 % dei consiglieri assegnati senza computare il Sindaco, in prima convocazione. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno il 40% dei Consiglieri, escluso il Sindaco. Salvo diversa disposizione di legge e dello Statuto nessuna deliberazione del Consiglio Comunale è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
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Il Consiglio delibera il Regolamento del proprio funzionamento con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Analogamente provvede per la sua revisione.
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Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al Consiglio spetta, secondo le modalità fissate dal Regolamento, alla Giunta, al Sindaco, alle Commissioni Consiliari, ai singoli Consiglieri, ai Consigli di Circoscrizione, nonché ai cittadini ai sensi dell’art. 15 dello Statuto.