Commissioni Consiliari

LE COMMISSIONI CONSILIARI (ART. 59 DELLO STATUTO COMUNALE)

  1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno.
  2. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari.
  3. Le Commissioni sono composte dai Consiglieri Comunali, nominati con provvedimento del Consiglio Comunale, su designazione dei Capigruppo Consiliari, con criteri idonei ad assicurare la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi, in ciascuna commissione.
  4. Il Consiglio Comunale su istanza del Sindaco o su ordine del giorno presentato da un quinto dei Consiglieri potrà, altresì, istituire Commissioni Consiliari Speciali di indagine con riferimento agli uffici dell’Amministrazione, alle aziende comunali e su ogni altro argomento di pubblico interesse, stabilendone la composizione, l’organizzazione, le competenze, i poteri, la durata. Le risultanze dei lavori delle Commissioni sono sottoposte all’esame del Consiglio Comunale.
  5. Spetta alle Commissioni Consiliari permanenti esaminare preventivamente le proposte di deliberazione presentate al Consiglio. La Commissione può predisporre emendamenti da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale.
  6. Nell’esercizio delle proprie competenze, le Commissioni Consiliari permanenti possono disporre l’audizione di funzionari del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende, che hanno l’obbligo di presentarsi e di rispondere , con le sole eccezioni stabilite dal Regolamento, e possono sentire rappresentanti del Comune in qualsivoglia Ente, Istituzione o Azienda. Le Commissioni Consiliari permanenti possono avvalersi altresì della collaborazione di esperti su argomenti di particolare rilevanza e possono altresì invitare chiunque a collaborare ai propri lavori, anche in modo permanente.
  7. Le Commissioni si esprimono anche sulle questioni che il Sindaco intenda sottoporre al loro preventivo parere.
  8. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale.
  9. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuiti alle Commissioni poteri redigenti, in tal caso la proposta, in seguito all’approvazione da parte della Commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.
  10. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo in casi previsti dall’apposito Regolamento che disciplina la composizione, la organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni stesse.