Nomina e Competenze

NOMINA E COMPOSIZIONE
(ART.65 DELLO STATUTO COMUNALE)

  1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino ad un numero previsto dalla legge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco, su nomina del Sindaco.
  2. Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità richiesti dalla legge per l’assunzione della carica di Consigliere Comunale e, nel rispetto dell’art.27 della legge 81/93 opera per ottenere la presenza dei due sessi nella compagine di Giunta.
  3. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
  4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle leggi; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
  5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall’art.61 comma 3 del presente Statuto, percepiscono un’indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge. Prendono la parola su delega del Sindaco.
  6. Salvi casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
  7. Sono tenuti a presenziare le sedute del Consiglio, gli Assessori interessati agli argomenti inseriti all’Ordine del Giorno.

COMPETENZE DELLA GIUNTA (ART.67 DELLO STATUTO COMUNALE )

  1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
  2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
  3. La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
  • Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
  • Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  • Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  • Modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  • Delibera la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
  • Approva i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  • Adotta le deliberazioni di cui all’art.51 bis L. 142/90 e successive modificazioni per la nomina e per la revoca del Direttore Generale, da parte del Sindaco;
  • Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  • Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  • Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  • Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;
  • Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore Generale;
  • Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
  • Approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale;
  • Delibera in materia di liti, di rinunzie e di transazioni.