NOMINA E COMPOSIZIONE
(ART.65 DELLO STATUTO COMUNALE)
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La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori fino ad un numero previsto dalla legge, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, di cui uno assume le funzioni di Vice Sindaco, su nomina del Sindaco.
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Il Sindaco nomina gli Assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio Comunale fra i cittadini e in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità richiesti dalla legge per l’assunzione della carica di Consigliere Comunale e, nel rispetto dell’art.27 della legge 81/93 opera per ottenere la presenza dei due sessi nella compagine di Giunta.
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Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
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Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle leggi; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro e con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
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Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall’art.61 comma 3 del presente Statuto, percepiscono un’indennità calcolata nel modo stabilito dalla legge. Prendono la parola su delega del Sindaco.
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Salvi casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
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Sono tenuti a presenziare le sedute del Consiglio, gli Assessori interessati agli argomenti inseriti all’Ordine del Giorno.
COMPETENZE DELLA GIUNTA (ART.67 DELLO STATUTO COMUNALE )
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La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
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La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
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La Giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
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Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
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Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
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Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
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Modifica le tariffe mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
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Delibera la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a Enti e persone;
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Approva i Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
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Adotta le deliberazioni di cui all’art.51 bis L. 142/90 e successive modificazioni per la nomina e per la revoca del Direttore Generale, da parte del Sindaco;
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Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
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Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
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Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
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Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente;
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Fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell’apparato, sentito il Direttore Generale;
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Determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
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Approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale;
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Delibera in materia di liti, di rinunzie e di transazioni.