Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere utilizzate per dimostrare fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nel precedente tipo di autodichiarazione. Inoltre le dichiarazioni consentono, in taluni casi, di attestare la conformità di copie agli originali (vedasi autenticazione di copie). La firma non va autenticata ed è esente da imposta di bollo e diritti, quando la sottoscrizione avviene dinanzi al dipendente addetto a ricevere la documentazione, ovvero la dichiarazione è presentata (nel senso anche di trasmessa tramite servizio postale) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. Sul nostro sito www.comunedilecce-demografici.it è possibile scaricare dei modelli di pronto utilizzo per qualsiasi autocertificazione. Per la riscossione da parte di terzi di benefici economici o quando la dichiarazione è presentata a soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni o gestori di servizi pubblici, l’autenticazione è obbligatoria
Attenzione I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati. Il pubblico ufficiale o il funzionario di qualsiasi ufficio pubblico che non ammette l’autocertificazione o altre forme di semplificazione incorre nelle sanzioni previste dall’art. 328 del Codice Penale e rischia di essere punito per omissione o rifiuto di atti d’ufficio.