DENUNCIA DI NASCITA
La denuncia di nascita (o dichiarazione di nascita) è l’atto con il quale si comunica formalmente agli ufficiali dello stato civile del comune di Lecce la nascita di un bambino.
Se il bambino è nato da genitori regolarmente sposati o viene riconosciuto da uno solo dei genitori la denuncia di nascita deve essere presentata:
• da uno dei genitori davanti al direttore sanitario dell’istituto in cui è avvenuta la nascita entro tre giorni dalla data del parto;
• da uno dei genitori davanti all’ufficiale di stato civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro 10 giorni dalla data della nascita;
• da uno dei genitori davanti all’ufficiale di stato civile del comune di nascita entro 10 giorni dalla data del parto;
Se il bambino è nato da genitori non sposati la denuncia di nascita deve essere presentata:
• da entrambi i genitori congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo) entro 10 giorni dalla data della nascita;
• da entrambi i genitori congiuntamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita entro dieci giorni dalla data del parto.
• per i figli naturali (genitori non coniugati) il figlio prende il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La denuncia va fatta oralmente e senza bisogno di testimoni.
Nel caso di denuncia di nascita presentata al Direttore sanitario non è necessaria alcuna formalità;
Nel caso di denuncia presentata all’Ufficiale di Stato Civile del comune di Lecce occorre presentarsi con un documento di riconoscimento valido e l’attestazione di nascita rilasciata dall’autorità sanitaria. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Per i genitori, cittadini stranieri è richiesto il passaporto di entrambi genitori. I diritti della personalità, per i cittadini stranieri, sono disciplinati dalla legge dello Stato di appartenenza: pertanto il cognome e nome spettanti ad un bimbo nato in Italia da genitori stranieri saranno quelli previsti dalla legge dello Stato del quale il minore diviene cittadino. Di conseguenza, la normativa applicabile non sarà quella italiana, ma esclusivamente quella dello stato di appartenenza del minore: l’ufficiale di stato civile non è tenuto né è in grado di conoscere le normative dei diversi stati, né è tenuto a pretendere documentazione in proposito: l’unico documento richiesto per legge per la denuncia di nascita è l’attestazione di nascita che può, oltretutto essere sostituita da una dichiarazione, qualora non vi sia stata assistenza di personale sanitario ( art. 30 comma 3 del d.P.R. 396/ 2000)
Il nome e il cognome: segno distintivo della propria identità personale
“Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito”: così recita il primo comma dell’art. 6 del codice civile.
Ma la scelta del nome di un neonato non è sempre cosa facile e spesso si arriva a decisioni alquanto curiose.
L’archivio dell’ufficio anagrafe del comune di Lecce, infatti, è pieno di nomi strani: chi porta il nome di attori e personaggi della televisione grazie a passioni sfegatate per la fiction, chi nomi geografici, le “ASIA”, a Lecce negli ultimi anni sono in n° di 35 e si sono potute chiamare così, anche, in virtù di un’antica divinità. Tuttavia, la libertà lasciata ai genitori nella scelta del nome del figlio incontra alcuni paletti stabiliti dalla legge.
La materia è regolata dal D.P.R. n. 396 del 2000, in particolare l’art. 34 (Limiti all’attribuzione del nome) vieta in maniera assoluta di imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, tuttavia, in Italia è ammesso il “Junior” a condizione che tale parola faccia parte integrale del prenome stesso, destinato a scongiurare qualsiasi anonimia all’interno della stessa famiglia.
L’art. 35, ancora, dispone che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche separati, non superiori a tre.
Al figlio legittimo spetta, secondo il nostro ordinamento il cognome del padre.Non è prevista alcuna possibilità di scelta del doppio cognome da parte dei genitori.
TEMPI E COSTI
La dichiarazione di nascita viene ricevuta immediatamente dal funzionario incaricato. Non è previsto nessun costo per tale servizio.
ASSEGNI DI MATERNITA'
La legge riconosce un assegno di maternità per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno ed in presenza di disagiate condizioni economiche.
La domanda va presentata, dalla madre al comune di residenza presso l’ufficio Istituzioni per i Servizi Sociali-Villa Citti - viale Marche n ° 13, entro 6 masi dalla nascita del bambino o dall’ ingresso in famiglia in caso di adozione.
PARTORIRE IN ANONIMATO - La protezione del segreto sull’identità della madre
Nel nostro ordinamento convivono norme che, sanciscono il diritto alla madre all’anonimato. In questo modo, le donne, anche se clandestine, in attesa di un bambino non voluto non devono partorire nella clandestinità e poi disfarsi del piccolo, magari cagionandone la morte. La legge consente, infatti, alla partoriente che non vuole (o non può) riconoscere il proprio figlio di recarsi in ospedale per il parto, di ricevere per sé e per il nascituro ogni opportuna cura e assistenza, e di ottenere, in modo del tutto libero e legittimo, di non comparire sui documenti del neonato e di mantenere occulta la propria identità.
Esiste in Italia un complesso di disposizioni che consentono il parto nelle strutture pubbliche in pieno anonimato, a Lecce ci si può rivolgere al Consultorio Familiare n.° 1 sito alla Piattazzi – Tel. n° 0832215771. zza Bo
Funzionario Responsabile
D.ssa Laura Settembrini
Tel.: 0832 682526
Sede uffici: Via Lombardia, civ. 7 - primo piano
Apertura al pubblico: lun./ven. 8,15-12; 15,15-16,15