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Trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero


COSA
I cittadini italiani o stranieri che  trasferiscono la residenza nel Comune di Lecce devono richiedere l’iscrizione anagrafica entro 20 giorni dalla data in cui è avvenuto il trasferimento.

Requisito fondamentale richiesto è avere la dimora abituale all’indirizzo dichiarato. Per gli stranieri è previsto un ulteriore requisito: la regolarità del soggiorno.

COME
La dichiarazione del cambio di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero va presentata, utilizzando l’apposito modulo scaricabile da questa pagina, con una delle seguenti modalità: 

  • a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: via Rubichi 16
  • via telematica ad una delle condizioni di seguito specificate:
    • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
    • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
    • che la copia della dichiarazione sottoscritta e la copia del documento d’identità siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la dichiarazione sono:

 Il dichiarante deve fornire i seguenti dati:

  • il Comune o lo Stato di provenienza;
  • i dati anagrafici di tutte le persone interessate alla variazione anagrafica (cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, ecc.);
  • l’indirizzo esatto della nuova abitazione (Via/ Piazza, numero civico, piano, scala e interno). In mancanza del numero civico occorre presentare apposita richiesta presso il settore Lavori Pubblici  in Via XX Settembre, 59;
  • se va a costituire una nuova famiglia anagrafica o se entra a far parte di una famiglia anagrafica già residente all’indirizzo dichiarato.

Contestualmente alla dichiarazione di residenza deve essere presentata la denuncia ai fini dell’applicazione della TARSU/TARES compilando l’apposito modulo reperibile nella modulistica. 

In base al D.L. 28/03/2014 n.47 convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5, “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

Pertanto nella dichiarazione di residenza vengono richieste informazioni obbligatorie relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione, comodato, usufrutto, assenso del proprietario o del locatario, contratto di lavoro o di servizio). 

Al punto 6) della predetta dichiarazione possono essere indicate, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:

Soggetto che trasferisce la residenza
Documentazione relativa al titolo di occupazione dell’immobile

Titolare di contratto di locazione non registrato

- Contratto di locazione in originale
oppure
- Copia autenticatadel contratto
oppure
- Dichiarazione di assenso del proprietario

Titolare di contratto di comodato d’uso non registrato

- Contratto di comodato in originale
oppure
- Copia autenticatadel contratto
oppure
- Dichiarazione di assenso del proprietario

Titolare di una dichiarazione di assenso da parte del proprietario

- Dichiarazione di assenso del proprietario

Familiare o ospite del titolare di un contratto di locazione

- Dichiarazione di ospitalità da parte del titolare di contratto di locazione ed inoltre dichiarazione dati del proprietario utilizzando il modulo reperibile tra gli allegati

Badante o persona legata al titolare di un titolo di legittima occupazione dell’immobile da un contratto di servizio

- Contratto di lavoro o di servizio
- Dichiarazione dati del proprietario utilizzando il modulo reperibile tra gli allegati


 

Aggiornamento della patente di guida e delle carte di circolazione

Il dichiarante deve indicare, inoltre, per sé e per le eventuali altre persone interessate alla variazione della residenza,  gli estremi della patente di guida e delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati in Italia.

L’ufficio anagrafe rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con i libretti di circolazione sino al ricevimento, all’indirizzo dichiarato, dei tagliandi adesivi da applicare sugli stessi.

Dal 2 febbraio 2013 non viene più inviato l’adesivo di aggiornamento per la patente.

Contattando il call center al numero verde 800.232323 si potrà gratuitamente:

  • avere informazioni sullo stato del procedimento di aggiornamento degli archivi della Motorizzazione e sull’invio dei tagliandi da apporre sui libretti di circolazione;
  • richiedere un nuovo invio dei tagliandi nel caso in cui non siano pervenuti entro 180 giorni dalla dichiarazione di variazione della residenza;
  • segnalare errori presenti sui tagliandi per consentire l’eventuale rettifica dei dati in archivio e l’emissione dei tagliandi corretti;
  • comunicare le targhe dei veicoli erroneamente non trasmesse ma già intestate all’interessato al momento della dichiarazione della variazione di residenza.

Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della propria patente o con quelli dei propri veicoli.

La dichiarazione di residenza deve essere firmata da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza e corredata delle copie dei documenti d’identità. Per gli stranieri è necessario allegare copia della documentazione indicata nell’allegato A reperibile nella modulistica.

La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori indicati sul modulo comporta la non ricevibilità della domanda.

Decorrenza del trasferimento di residenza: data di presentazione dell’istanza.

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Convivenza di fatto

La dichiarazione della costituzione di una convivenza di fatto può essere presentata contestualmente alla dichiarazione di trasferimento della residenza o anche successivamente.
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

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Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

Possono richiedere l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea i cittadini che dimorano nel comune da non meno di 4 mesi (per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia) e non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. 
Non viene rilasciata alcuna certificazione.

CONTATTI

Ufficio Anagrafe
Per gli italiani: viale Aldo Moro, 36
Tel. 0832.682507 - 0832.682508  
Email: anagrafe@pec.comune.lecce.it 
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it 

Per gli stranieri: viale Aldo Moro, 36
Tel. 0832.682514 
Email: anagrafe@pec.comune.lecce.it 
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it 

TEMPI

L’iscrizione anagrafica viene effettuata nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza decorsi i quali è possibile richiedere il rilascio del certificato di residenza e dello stato di famiglia.

L’ufficio provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione. Qualora trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione presentata, non venga effettuata la comunicazione degli eventuali requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
In caso di accertamento negativo, viene inviata all'interessato comunicazione di preavviso di rigetto dando 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento (45 giorni) che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni sopra indicati.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75  e  76 del  Dpr  445/2000 i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti e il rilievo penale della dichiarazione mendace. Nel caso in cui si dovessero riscontrare discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti verrà segnalato quanto è emerso alle autorità di Pubblica sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

La tempistica sopra indicata è prevista anche per i procedimenti relativi alla costituzione della convivenza di fatto e all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.Tempi di attesa - Demografici

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO / REGOLAMENTI

  • D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente)
    Legge 24 dicembre 1954, n.1228 (Ordinamento  delle anagrafi della popolazione residente)
  • D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 aprile 2012
  • Legge 20 maggio 2016 n. 76

Uffici che erogano il servizio

Ufficio iscrizioni anagrafiche

Viale Aldo Moro, 36
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