
Con
delibera n. 14 del 30 gennaio 2018 il consiglio comunale ha stabilito di aderire alla estensione della definizione agevolata delle entrate di questo Comune, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, notificati entro il
16 ottobre 2017.
Oggetto del regolamento
Il regolamento definisce le modalità per consentire ai contribuenti di perfezionare la propria posizione debitoria nei confronti di questo ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, entro il 16 ottobre 2017, da questo stesso Comune e dai concessionari della riscossione.
Soggetti interessati e soggetti esclusi
Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
- siano stati destinatari di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16.10.2017;
- manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 31.3.2018;
- non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
- hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro il 16.10.2017, a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.
Sono, inoltre, ammessi alla definizione agevolata anche i soggetti passivi decaduti dalla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali oggetto di deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 31.1.2017 relativo al Regolamento definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento.
Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 16.10.2017 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.
Oggetto della definizione agevolata
I debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni determinate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, versando:
a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Modalità di presentazione delle domande
- L' istanza per il Comune può essere inviata direttamente al Comune alternativamente tramite raccomandata A/R o tramite PEC (Posta elettronica certificata) all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it o, ancora, consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Lecce in via Rubichi, 16.
- L'istanza per il Concessionario può inoltre essere inviata al concessionario SOGET secondo le seguenti modalità:
- presso lo sportello SO.GET S.p.A. di Lecce ubicato in via Lupiae 45, angolo via G. Guerrieri 2 o presso gli sportelli della SO.G.E.T. S.p.A. reperibili sul sito www.sogetspa.it;
inviando la domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, insieme alla copia del documento di identità, alla casella PEC definizioneagevolata.sogetspa@pec.it mediante Posta Elettronica Certificata propria o di un terzo appositamente delegato, o mediante email sanatoria2016@sogetspa.it.
Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata
Qualora l’istanza venga accolta, il Comune o i Concessionari, comunicano entro il 30 aprile 2018 ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute
Il versamento delle somme da corrispondere può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
- versamento in unica soluzione entro la data del 31.7.2018;
- versamento rateale, secondo quanto stabilito dall’ art.4 del Regolamento, In caso di rateazione delle somme da corrispondere per la definizione agevolata, il versamento della prima rata dovrà essere eseguito improrogabilmente entro il 30.4.2018.
Rateizzazione somme da corrispondere
Le somme dovute potranno essere rateizzate in un massimo di 5 rate mensili e la scadenza della rateazione concessa non può superare, in ogni caso, il 30.9. 2018.