Dal 1° gennaio 2019, con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07/01/2019, sono state stabilite le modalità di applicazione delle riduzioni per la donazione di beni alimentari .
Le attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, a titolo gratuito e in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali e di volontariato di cui all’art. 2 lettera b) della legge n. 166/2016, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi, possono usufruire di una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.
La riduzione, fissata nella misura del 15% della pare variabile della tariffa, è stata determinata dall’art. 56bis modificato con Delibera Commissario Prefettizio n. 188 del 29.03.2019 e sarà applicata in forma sperimentale.
Per accedere al riconoscimento del beneficio di riduzione il contribuente dovrà presentare una dichiarazione iniziale redatta sull’apposito modulo fornito dall’Amministrazione Comunale, nel quale il contribuente dichiara di aderire ad uno o più progetti sul territorio comunale, fornendo una stima dei quantitativi di beni alimentari che verranno ceduti gratuitamente. Alla dichiarazione dovranno essere allegate una o più certificazioni rese dai soggetti donatari attestanti la propria qualifica di Onlus. La dichiarazione di adesione deve essere presentata, per progetti già in corso, entro il 30 aprile dell’anno a cui si riferisce il progetto; per i progetti avviati successivamente il termine ultimo è il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La riduzione viene applicata a conguaglio ed è subordinata alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell’anno successivo, di una attestazione in cui sono riportati i quantitativi totali effettivamente donati. Alla stessa vanno allegate le attestazioni rilasciate dai soggetti donatari in cui sono indicati i quantitativi ricevuti. La documentazione sopra indicata può essere validamente sostituita da analoghe comunicazioni presentate ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 166/2016. I documenti di trasporto o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, devono essere conservati a cura del contribuente e resi disponibili all’Amministrazione Comunale su richiesta.
Le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Il modulo di richiesta potrà essere consegnato all’ Ufficio Tributi in Piazza Partigiani, 40 o inviato a protocollo@pec.comune.lecce.it.