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Cosa cambia dal 18 maggio: spostamenti e riaperture

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SPOSTAMENTI
Dal 18 maggio è possibile spostarsi all’interno del territorio regionale senza l'obbligo di compilare l'autodichiarazione ed è consentito lo spostamento nelle seconde case.

Fino al 2 giugno gli spostamenti da una regione all’altra sono autorizzati solo per motivi di lavoro, di salute, di assoluta urgenza. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o per fare ritorno presso il proprio domicilio (rimane l'obbligo di compilare l'autodichiarazione).

Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi in Italia e all’interno dell’Unione Europea, salvo nuove e diverse disposizioni governative.

ATTIVITA' DI COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, SERVIZI ALLA PERSONA
Dal 18 maggio 2020
, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite
dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori
merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi;
- servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e
piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività
di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
- attività ricettive alberghiere;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- campeggi e zoo.

Il mercato bisettimanale di Via Bari e quello di Piazza Libertini, per la tipologia di prodotti non alimentari, potrà riprendere le attività venerdì 22 maggio.

Dal 18 maggio possono riprendere anche le attività degli ambulanti di frutta e verdura.

A decorrere dal 25 maggio 2020, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività:
- stabilimenti balneari;
- musei, archivi e biblioteche, nel rispetto delle linee guida regionali;
- attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono
attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, con esclusione
attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio.

È vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 

Permane l’obbligo dell’uso della mascherina nei luoghi chiusi ma aperti al pubblico e all’aperto quando non si può, continuativamente, garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

ALLEGATI

Decreto Legge 16.05.2020, n. 33

DPCM 17.05.2020

Ordinanza Presidente Giunta Regionale n.237 con allegati

Ultimo aggiornamento: 20 ottobre 2020