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Decreto Legge n. 105/2021: modalità di utilizzo del Green Pass

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Il Consiglio dei Ministri con il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass e i nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.

Green Pass
Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

  • certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
  • la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
  • effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Concorsi pubblici.
Leggi il testo del Decreto Legge n. 105/2021

Ultimo aggiornamento: 24 luglio 2021