COSA
L’imprenditore deve comunicare l’avvio, le variazioni e la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi annessi ad alberghi, pensioni e locande, stabilimenti balneari o altri complessi ricettivi, aree di servizio delle autostrade, mense, scuole, ospedali, sui mezzi di trasporto pubblico, esercizi di trattenimento e svago, sale gioghi e circoli privati.
COME
L’imprenditore che intende avviare l’attività deve presentare la SCIA, esclusivamente in modalità telematica, collegandosi al sito www.impresainungiorno.gov.it.
DOCUMENTAZIONE
La SCIA dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Documentazione tecnica prevista dall’art. 3 comma 2 del R.R. n.3 del 11.03.2011, redatta e sottoscritta digitalmente da tecnico abilitato, ovvero:
- Relazione Asseverata inerente la conformità dell’immobile alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché igienico sanitarie, riportante gli estremi delle relative certificazioni o atti equipollenti;
- Elaborato Grafico dei locali rispondente a quanto previsto dalla vigente normativa, in scala 1:100, riportante il layout delle attrezzature utilizzate e degli arredi, nonché la raffigurazione della suddivisione delle aree destinate alla somministrazione (con l’indicazione del numero dei posti a sedere) e quelle destinate ad altri usi (es. laboratorio, cucina, ripostiglio, servizi igienici per il personale e servizi igienici per gli utenti ecc…..), riportante i metri quadrati delle rispettive superfici e avente le seguenti caratteristiche:
- munita di data;
- timbrata e firmata da tecnico abilitato, con allegata copia di un documento d’identità del medesimo, oppure firmata digitalmente;
- controfirmata anche dal committente, intestatario della SCIA;
- dichiarata conforme all'agibilità o certificato ritenuto equipollente dal competente ufficio;
2. Titolo di possesso del locale (es: fotocopia del contratto di locazione munito di avvenuta registrazione).
3. Ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria ASL;
4. Requisito professionale (solo nel caso di avvio attività di somministrazione alimenti e bevande in locali di trattenimento e svago).
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali è necessario allegare, documentazione comprovante il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 71, Dlgs n. 59 2010.
La suddetta documentazione dovrà essere prodotta anche nel caso in cui l’Impresa nomini un soggetto terzo Preposto alla Somministrazione.
TEMPI
L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA e ha validità sino alla cessazione dell'attività commerciale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO/REGOLAMENTI
D. Lgs 26.3.2010 n. 59 e ss.mm.ii.
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
L. 25.8.1991 n. 287
L.R. 24/2015
Via Francesco Rubichi, 16