COSA
Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna condizione o formalità.
Per i soggiorni superiori a tre mesi occorre richiedere l’iscrizione anagrafica presso il Comune nel quale si intende soggiornare.
Requisito fondamentale ai fini dell’iscrizione anagrafica è avere la dimora abituale nel Comune.
Può richiedere l’iscrizione anagrafica:
- chi esercita un’attività lavorativa subordinata o autonoma
- chi dimostra di avere le risorse economiche sufficienti per il proprio mantenimento e una polizza assicurativa sanitaria
- chi risulta iscritto ad un corso di studi o di formazione professionale
- il familiare comunitario che raggiunge il parente già regolarmente soggiornante e dimostra il legame di parentela e di essere a suo carico
COME
Il cittadino che intende iscriversi deve presentare la dichiarazione di residenza, utilizzando il modulo scaricabile da questa pagina, con una delle seguenti modalità:
- a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo via Rubichi 16;
- via telematica ad una delle condizioni di seguito specificate:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
- che la copia della dichiarazione sottoscritta e la copia del documento d’identità siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice
Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la dichiarazione sono:
Il dichiarante deve fornire i seguenti dati:
- il Comune o lo Stato di provenienza;
- i dati anagrafici di tutte le persone interessate alla variazione anagrafica (cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, ecc.);
- l’indirizzo esatto della nuova abitazione (Via/ Piazza, numero civico, piano, scala e interno). In mancanza del numero civico occorre presentare apposita richiesta presso il settore Lavori Pubblici in Via XX Settembre, 59;
- se va a costituire una nuova famiglia anagrafica o se entra a far parte di una famiglia anagrafica già residente all’indirizzo dichiarato.
Contestualmente alla dichiarazione di residenza deve essere presentata la denuncia ai fini dell’applicazione della TARSU/TARES compilando l’apposito modulo reperibile tra gli allegati.
In base al D.L. 28/03/2014 n.47 convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5, “Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Pertanto nella dichiarazione di residenza vengono richieste informazioni obbligatorie relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale (proprietà, locazione, comodato, usufrutto, assenso del proprietario o del locatario, contratto di lavoro o di servizio).
Al punto 6) della predetta dichiarazione possono essere indicate, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni:
Soggetto che trasferisce la residenza
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Documentazione relativa al titolo di occupazione dell’immobile
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Titolare di contratto di locazione non registrato
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- Contratto di locazione in originale
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- Copia autenticata del contratto
oppure
- Dichiarazione di assenso del proprietario
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Titolare di contratto di comodato d’uso non registrato
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- Contratto di comodato in originale
oppure
- Copia autenticata del contratto
oppure
- Dichiarazione di assenso del proprietario
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Titolare di una dichiarazione di assenso da parte del proprietario
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- Dichiarazione di assenso del proprietario
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Familiare o ospite del titolare di un contratto di locazione
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- Dichiarazione di ospitalità da parte del titolare di contratto di locazione ed inoltre dichiarazione dati del proprietario utilizzando il modulo reperibile tra gli allegati
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Badante o persona legata al titolare di un titolo di legittima occupazione dell’immobile da un contratto di servizio
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- Contratto di lavoro o di servizio
- Dichiarazione dati del proprietario utilizzando il modulo reperibile tra gli allegati
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Aggiornamento della patente di guida e delle carte di circolazione
Il dichiarante deve indicare, inoltre, per sé e per le eventuali altre persone interessate alla variazione della residenza, gli estremi della patente di guida e delle carte di circolazione dei veicoli immatricolati in Italia.
L’ufficio anagrafe rilascia una ricevuta provvisoria da conservare con i libretti di circolazione sino al ricevimento, all’indirizzo dichiarato, dei tagliandi adesivi da applicare sugli stessi.
Dal 2 febbraio 2013 non viene più inviato l’adesivo di aggiornamento per la patente.
Contattando il call center al numero verde 800.232323 si potrà gratuitamente:
- avere informazioni sullo stato del procedimento di aggiornamento degli archivi della Motorizzazione e sull’invio dei tagliandi da apporre sui libretti di circolazione;
- richiedere un nuovo invio dei tagliandi nel caso in cui non siano pervenuti entro 180 giorni dalla dichiarazione di variazione della residenza;
- segnalare errori presenti sui tagliandi per consentire l’eventuale rettifica dei dati in archivio e l’emissione dei tagliandi corretti;
- comunicare le targhe dei veicoli erroneamente non trasmesse ma già intestate all’interessato al momento della dichiarazione della variazione di residenza.
Sul sito www.ilportaledellautomobilista.it è possibile consultare lo stato dell’aggiornamento della propria residenza accedendo con i dati della propria patente o con quelli dei propri veicoli.
La dichiarazione di residenza deve essere firmata da tutte le persone maggiorenni che trasferiscono la residenza e corredata della copia della documentazione indicata nell’allegato B in fondo a questa pagina.
La mancata compilazione dei campi relativi ai dati obbligatori indicati sul modulo comporta la non ricevibilità della domanda.
Decorrenza dell’iscrizione anagrafica: data di presentazione dell’istanza.
Ai cittadini dell'Unione iscritti in anagrafe da meno di 5 anni può essere rilasciata l'attestazione di regolarità di soggiorno, mentre ai comunitari che hanno soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale può essere rilasciato l'attestato di regolarità di soggiorno permanente.
CONTATTI
Ufficio Anagrafe
Indirizzo: viale Aldo Moro, 36
Tel: 0832.682514
Email: anagrafe@pec.comune.lecce.it
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it
TEMPI
L’iscrizione anagrafica viene effettuata nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza.
L’ufficio provvede ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione. Qualora trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione presentata, non venga effettuata la comunicazione degli eventuali requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata.
In caso di accertamento negativo, viene inviata all'interessato comunicazione di preavviso di rigetto dando 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento (45 giorni) che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni sopra indicati.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli artt. 75 e 76 del Dpr 445/2000 che dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti e il rilievo penale della dichiarazione mendace. Nel caso in cui si dovessero riscontrare discordanze tra le dichiarazioni rese e gli esiti degli accertamenti esperiti verrà segnalato quanto è emerso alle autorità di Pubblica sicurezza e sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.
L'attestato di regolarità di soggiorno viene rilasciato entro 30 giorni.
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COSTI
- una marca da bollo da € 16,00 per la richiesta ed il del rilascio dell'attestato di regolarità di soggiorno.
- una marca da bollo da € 16,00 e € 0,52, in moneta, per il rilascio del predetto attestato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO/REGOLAMENTI
- D.Legislativo n.30 del 6 febbraio 2007
- D.P.R. 30 maggio 1989, n.223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente)
Legge 24 dicembre 1954, n.1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)
- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 aprile 2012
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