La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazioni tenute a disposizione situate sulla fascia costiera per uso stagionalead uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%, a condizione che l’immobile non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico, salvo quanto previsto al successivo punto d);
- fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell’Imposta Municipale Unica (IMU): riduzione del 30%;
- abitazioni tenute a disposizione non ad uso stagionale, purché non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 20%;
- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è dovuta in misura ridotta di due terzi. (le pensioni devono essere erogate dal Paese di residenza, mentre non rileva l’eventuale pensione erogata dallo Stato italiano o da Stato diverso da quello di residenza)
- il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente;
- utenze domestiche che utilizzano compostiere, il cui utilizzo venga comprovato e/o controllato dagli organi preposti: riduzione del 20% della parte variabile del tributo.
Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su domanda dell’interessato e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
AGEVOLAZIONI
Sono esentati dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:
- persone assistite in modo permanente dal Comune;
- il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo, riferito all'anno precedente, non superi il limite di € 6.000,00, a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento su immobile; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell’ipotesi di contitolarità, fino ad € 30;
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo, riferito all’anno precedente, sia superiore a euro 6.000,00 e non superi il limite di euro 9.000,00: riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
- il nucleo familiare in cui siano presenti soggetti in situazioni di handicap, con carattere di permanenza e con invalidità al 100% con accompagnamento e con reddito ISEE, relativo all'anno precedente, inferiore o uguale ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
- utenze domestiche concesse in fitto a studenti universitari con regolare contratto di fitto registrato: riduzione del 20% della sola parte variabile della tributo. A tal fine, gli studenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal certificato di iscrizione all’Università del Salento e dalla copia del contratto di fitto registrato.
Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. I residenti nel Comune hanno diritto alle agevolazioni anche in mancanza di specifica dichiarazione riferita alla composizione del nucleo familiare.
Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, anche a mezzo CAF che rilascia contestualmente il modello ISEE, entro il 30 giugno di ciascun anno a quello per il quale la richiesta viene formulata, consegnando tutta la documentazione utile al riconoscimento della stessa. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
Le riduzioni sono applicate anche a conguaglio, ovvero, tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate o tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute per lo stesso tributo.