Ai sensi dell’art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 - così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs n. 156/15 - per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Il ricorso deve essere notificato entro e non oltre 60gg dalla data di ricezione del presente atto al Comune di Lecce – via Rubichi, 16 – Ufficio Protocollo. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data della sua notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.
Al ricorso deve essere allegata copia di tutti i documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio. L’istanza non è soggetta all’imposta di bollo e il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. Trascorsi 90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte dell’Ufficio senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di 30 gg. per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente.