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Ricorso giurisdizionale

Che cos'è il ricorso giurisdizionale
È lo strumento che consente al contribuente di tutelare i propri interessi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, che è quella nella cui circoscrizione ha sede il Comune che ha emesso il provvedimento.
Per gli atti del Comune di Lecce è competente in primo grado la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con sede a Lecce, via Rubichi n. 39, e, in grado d'appello, la Commissione Tributaria Regionale, Sez. Staccata di Lecce, in via Rubichi n. 39.
La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche ed integrazioni, che è stato emanato dal Governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Per quanto riguarda gli atti emessi dal Comune il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 546/92, contro:

  • l'avviso di accertamento del tributo;
  • l'avviso di liquidazione del tributo;
  • il provvedimento che irroga le sanzioni;
  • il ruolo e la cartella di pagamento;
  • l'avviso di mora;
  • l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’art. 77 del DPR 602/1973;
  • il fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del DPR 602/1973;
  • gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2;
  • il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  • ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Come si presenta il ricorso
Il ricorso deve contenere, pena l'inammissibilità:

  • l'indicazione della commissione tributaria provinciale cui è diretto;
  • l'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale della società o del domicilio eventualmente eletto; nel caso di persona fisica, le generalità del ricorrente vanno differenziate da quelle del rappresentante legale (curatore, procuratore) indicando inoltre gli estremi della procura; per le società va indicato anche il soggetto che ha la rappresentanza legale;
  • l'annotazione del codice fiscale del ricorrente;
  • l'indicazione dell'ufficio tributario contro il quale si ricorre;
  • il riferimento all'atto notificato contro cui si ricorre;
  • l'indicazione del provvedimento che si chiede di adottare da parte della commissione tributaria;
  • l'indicazione dei motivi di diritto e di fatto a sostegno della propria domanda;
  • la firma del ricorrente o del difensore abilitato (nel caso di assistenza tecnica obbligatoria) sia sull'originale che sulla copia del ricorso.

Qualora manchi o sia assolutamente incerto uno degli elementi indicati, ad eccezione del codice fiscale, il ricorso è inammissibile (art. 18, 4 comma del D.Lgs. 546/92).
Dal 7 luglio 2011 i ricorsi sono soggetti al pagamento del contributo unificato  ai sensi dell'art. 37 , comma 6 D.L. n. 98/2001 convertito in L. n. 111/2011.

Procedura per l’impugnazione

Per atti il cui valore e’ uguale o superiore a € 20.000,00
Gli atti emessi dal Comune il cui valore è uguale o superiore a € 20.000 possono essere impugnati entro 60 gg., dalla data di notificazione degli stessi, a pena di inammissibilità, con ricorso motivato alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sita alla via Rubichi n. 39, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16, commi 2 e 3, e 20 del D.Lgs. 546/92 e successive modificazioni. Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

Per atti il cui valore è inferiore a € 20.000,00
Ai sensi dell’art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 - così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs n. 156/15 - per le controversie di valore non superiore a ventimila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Il ricorso deve essere notificato entro e non oltre 60gg dalla data di ricezione del presente atto al Comune di Lecce – via Rubichi, 16 – Ufficio Protocollo.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data della sua notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione.

Al ricorso deve essere allegata copia di tutti i documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio.

L’istanza non è soggetta all’imposta di bollo e il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

Trascorsi 90 gg. dal ricevimento del ricorso da parte dell’Ufficio senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di 30 gg. per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente.

Se il contribuente riceve il diniego o l’accoglimento parziale entro il novantesimo giorno, il termine per l’eventuale costituzione in giudizio decorre dalla data di ricevimento.

Assistenza Tecnica
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 546/92 - così come modificato dall’art. 9 del D. Lgs n. 156/15 -  per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Come si difende il Comune
Entro 60 giorni dalla data in cui il ricorso è stato proposto il comune si costituisce in giudizio mediante deposito presso la segreteria della commissione del fascicolo contenente le controdeduzioni con le quali espone tutte le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui si intende avvalere.

La decisione del ricorso
La Commissione Tributaria decide il ricorso pronunciando una sentenza.

Come impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale
Il termine per impugnare la sentenza è:

  • di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente;
  • di 6 mesi, se la sentenza è stata soltanto pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale (per i processi iniziati dopo il 04/07/2009).

L'appello si propone alla Commissione Tributaria Regionale, nelle stesse forme del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 - 61 del D.Lgs. 546/92).

Cos'è la sospensione dell'atto impugnato
Il ricorrente, ai sensi dell'art. 47 della D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle parti e depositato in segreteria.
Nel caso in cui il contribuente non chieda la sospensione dell'atto, dovrà effettuare il pagamento degli avvisi notificati, anche se in attesa della sentenza del ricorso.
Se il ricorso viene poi accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza.
Il diritto al rimborso nasce al momento in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso (quindi si dovrà attendere che la sentenza, di 1° o 2° grado, sia passata in giudicato ossia non sia più oggetto d'impugnazione ordinaria).

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