COSA
Con delibera di consiglio comunale n. 91 del 25.07.2023 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento in attuazione dell'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.
I debitori a cui sono state notificate ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2000 al 30 giugno 2022 possono estinguere il debito versando:
a) le somme dovute a titolo di capitale;
b) le somme maturate a titolo di rimborso delle procedure esecutive;
c) le somme relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento o dell’avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure consequenziali
COME
Ai fini della definizione il debitore presenta al Concessionario, entro il 30.09.2023, domanda di definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.
La domanda viene redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione del contribuente in questa pagina.
Il Concessionario entro 60 giorni dal ricevimento della stessa comunica al debitore che ha presentato la comunicazione l'eventuale provvedimento di rigetto o accoglimento dell'istanza.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Le diverse modalità di versamento sono:
a) versamento unico entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
b) versamento rateale secondo le modalità di rateazione ordinaria prevista dall'art. 20 del vigente Regolamento delle Entrate.
Nel caso di versamento dilazionato in rate occorre procedere al versamento del 20% nel 2023 e si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.
Per lo stralcio totale delle ingiunzioni fino a 1.000 euro si dà atto nella delibera di approvazione D.C.C. n. 91 del 25.07.2023.