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Definizione agevolata entrate tributarie non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento

COSA
Con delibera commissariale n. 347 del 28 giugno 2019 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I debitori a cui sono state notificate ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2000 al 2017 possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;

b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);

c) le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;

d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

COME
Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore presenta, entro 31/08/2019, al Comune e ai suoi concessionari, domanda di definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

La domanda viene redatta su apposito modulo predisposto e messo a disposizione del contribuente sul sito del Comune.

Il Comune entro il 30/09/2019 comunica al debitore che ha presentato la comunicazione di cui al comma 2, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, fermo restando che la data ultima non può superare il 30 settembre 2021.

MODALITA' DI PAGAMENTO
Le diverse modalità di versamento sono:

a) versamento unico: entro il 31/10/2019,

b) versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, ed i mesi di marzo e settembre degli anni 2020 e 2021;

c) versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e dicembre 2019, i mesi di febbraio, maggio luglio e novembre 2020 ed i mesi di febbraio, maggio, luglio e settembre 2021.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulle entrate (tasso d’interesse legale).

 

Uffici che erogano il servizio

Ufficio contenzioso tributario

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