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Definizione liti pendenti

Con delibera commissariale n. 187 del 29 marzo 2019 è stato approvato il Regolamento per la  definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.  

Oggetto della definizione

Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione a anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune entro la data del 24 ottobre 2018.
La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune di Lecce per quanto attiene ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI, ICP,(ingiunzioni di pagamento).

Importi dovuti  
Con riferimento alla data del 24 ottobre 2018, ed a condizione che alla data di approvazione del Regolamento comunale non vi sia sentenza passata in giudicato:
- è dovuto il pagamento del 100% dell’imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorsi notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
- è dovuto il 90% dell’imposta se:
• il ricorso è iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione;
• il ricorso è iscritto nel primo grado ed è già stato discusso, ma si è in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
• il ricorso è iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 39 del D. lgs. N. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante è stata già decisa con sentenza definitiva;
• pendono i termini per la riassunzione ovvero vi è già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall’esito dei precedenti giudizi di merito;
- è dovuto il 40% dell’imposta se è stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;
- è dovuto il 15% dell’imposta se è stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.
In caso di soccombenza reciproca è dovuto:
- il 100% dell’imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;
- il 40% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla Commissione tributaria provinciale;
- il 15% dell’imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.
Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto il 40% se:
• il ricorso è iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell’udienza di trattazione;
• il ricorso è iscritto nel primo grado ed è già stato discusso, ma si è in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;
• il ricorso è iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. o dell’art. 39 del D. lgs. N. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante è già decisa con sentenza definitiva;
• pendono i termini per la riassunzione ovvero vi è già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
• il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente.
Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per la restante parte.
Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all’articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all’avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all’articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2019, n. 119.
Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell’ingiunzione di pagamento).

Modalità di presentazione delle domande
La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo contenziosotributario@pec.comune.lecce.it o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecce sito alla Via Rubichi n. 16. 
Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Perfezionamento della definizione e modi di pagamento

La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l’importo dovuto è superiore € 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.  Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
Diniego della definizione
Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

Sospensioni termini processuali
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Per le controversi definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono alla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.
 

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