Gli elettori residenti all’estero votano per corrispondenza, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli tra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero.
È fatta, comunque, salva la possibilità di votare in Italia, in favore dei candidati della circoscrizione nella quale è ricompreso il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali, previa apposita e tempestiva opzione, da esercitare in occasione di ogni consultazione e valida limitatamente ad essa.
Il diritto di opzione può essere esercitato entro il 31 luglio 2022, preferibilmente utilizzando il modello allegato.
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