Menu
Città di LecceCittà di Lecce
Home > Aree tematiche > Famiglia e Welfare > Servizi comunali > Convivenza di fatto

Convivenza di fatto

COSA
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sessi diversi, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Entrambi gli interessati devono essere residenti nel comune e far parte delle stessa famiglia anagrafica.

COME
Chi intende registrare la convivenza di fatto può presentare l'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo: Via Rubichi, 16
b) Via telematica ad una delle condizioni di seguito specificate:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
  • che la copia della dichiarazione sottoscritta e la copia del documento d’identità siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Gli indirizzi di posta elettronica a cui inviare la dichiarazione sono:

La dichiarazione può essere presentata anche contestualmente al trasferimento di residenza da altro Comune, per coloro che non risultano iscritti in anagrafe, o contestualmente al cambio di abitazione per i residenti che si trasferiscono in altro indirizzo.

I cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio e unione civile.

I conviventi di fatto possono disciplinare i propri rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza davanti ad un avvocato o ad un notaio.

Il professionista dovrà inviare all'ufficio anagrafe, entro 10 giorni, copia del contratto per la registrazione nella scheda anagrafica dei conviventi.

 La convivenza di fatto può estinguersi per:

a) matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;

b) decesso di un convivente;

c) cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);

d) cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi.

La cessazione della convivenza di fatto può essere comunicata, da uno o entrambi i conviventi, presentando apposita dichiarazione con una delle modalità sopra indicate.

TEMPI
La costituzione della convivenza di fatto viene effettuata entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta.

Qualora, trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione presentata non venga effettuata la comunicazione degli eventuali requisiti mancanti, la registrazione della convivenza di fatto si intende confermata.

In caso di accertamento negativo, viene inviata all’interessato comunicazione di preavviso di rigetto dando 10 giorni di tempo per presentare osservazioni scritte. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento (45 giorni) che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei 10 giorni sopra indicati.

CONTATTI
Per gli italiani: viale Aldo Moro, 36
Tel. 0832.682508 - 0832.682514 
Email: anagrafe@pec.comune.lecce.it
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO/REGOLAMENTI

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76

Uffici che erogano il servizio

Ufficio iscrizioni anagrafiche

Viale Aldo Moro, 36
Piano terra
Ubicazione Geografica Uffici
News ed Eventi