Il Comune di Lecce con D.C.C n. 75/2025 ha approvato il nuovo Regolamento dei "Comitati di Quartiere" (di seguito Reg.CQ2025). In esecuzione di tale regolamento il Comune di Lecce promuove la costituzione dei "Comitati di Quartiere" (di seguito C.Q.), quali organismi democratici di partecipazione attiva agli interessi generali della comunità di riferimento e in generale della comunità, al fine del miglioramento della qualità della vita e del benessere di tutti i cittadini attraverso la programmazione consapevole, condivisa e partecipata (art. 1 Reg.CQ2025).
Il Comitato di Quartiere:
- è l'espressione dei cittadini regolarmente residenti nel quartiere, nonché dei titolari e/o rappresentanti di attività commerciali, professionali, produttive, associative con sede o attività associativa esclusiva nel quartiere purché residenti nel Comune di Lecce;
- non ha scopo di lucro e la partecipazione a qualsiasi titolo ai C.Q. è svolta in forma gratuita. (art. 5 Reg.CQ2025);
- agisce al fine di rendere partecipe la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità; nonché, al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini del quartiere presso l'Amministrazione Comunale. (art. 2 Reg.CQ2025);
- è eletto dal Consiglio comunale, essendo organo rappresentativo della popolazione, e rimane in carica dalla data di esecuzione della deliberazione di proclamazione e sino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco, salvo decadenza di cui all’art.7 c. 4 Reg.CQ2025;
- opera perseguendo il miglioramento delle condizioni di vita nel quartiere attraverso l’esame condiviso con la comunità di riferimento di proposte su tematiche di interesse del quartiere;
- esprime pareri non vincolanti, se richiesti dall'Amministrazione Comunale, sui principali atti di programmazione comunale: bilancio, programmi di opere pubbliche e programmi che abbiano ricadute sulla vita del quartiere.
Il Comune di Lecce con il Reg.CQ2025 istituisce gli undici (11) C.Q. di seguito elencati, la cui perimetrazione territoriale (pubblicata nell'apposita sezione del sito del Comune di Lecce) coincide con quella approvata con Deliberazione Consiglio Comunale n.133/2018 (art. 3 Regolamento dei Comitati di Quartiere ex D.C.C. n. 75/2025):
1. CENTRO STORICO
2. LEUCA
3. MAZZINI
4. SAN SABINO
5. STADIO (KOLBE - SAN GIOVANNI BATTISTA)
6. SALESIANI - SAN LIGORIO
7. SANTA ROSA
8. BORGO SAN NICOLA
9. RUDIAE - SAN PIO – BORGO PACE – VILLA CONVENTO
10.FERROVIA – CASERMETTE
11.MARINE LECCESI.
Ogni Comitato di Quartiere è composto da 10 membri effettivi e da 10 membri supplenti eletti dal Consiglio Comunale in distinte votazioni: 6 membri effettivi e 6 membri supplenti sono eletti dalla maggioranza e 4 membri effettivi e 4 membri supplenti sono eletti dell’opposizione.
- Il Comitato di Quartiere è articolato nei seguenti organi:
- Presidente di Quartiere;
- Vice Presidente di Quartiere;
- Segretario di Quartiere;
- Assemblea dei Cittadini di Quartiere;
Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni mese, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti il Comitato stesso lo ritenga opportuno.
Se il numero dei membri di un C.Q., per qualsivoglia motivo, si dovesse abbassare sotto il 50% dei componenti, in caso di impossibilità di surroga, il Comitato di Quartiere si considera decaduto.
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO.
Sono elettori dei componenti dei Comitati di Quartiere tutti i membri del Consiglio Comunale di Lecce, eletti ai sensi del TUEL (D.Lgs n.267/2000).
Sono eleggibili componenti dei Comitati di Quartiere tutti i cittadini residenti a Lecce in possesso alla data del presente avviso dei requisiti per la carica di Consigliere Comunale (riportati in calce al modulo di domanda di iscrizione – mod. RES o mod. PINT). Essi possono candidarsi in un solo Comitato di Quartiere.
Ogni cittadino residente può presentare domanda di candidatura nel quartiere di residenza.
Ogni cittadino residente titolare e/o rappresentante di attività commerciali, professionali, produttive o associative può presentare domanda di candidatura nel quartiere dove ha sede tale attività, purché tale differente scelta sia espressamente indicata e motivata nel testo della manifestazione di disponibilità inviata. In difetto non sarà possibile essere eletti nel quartiere differente da quello di residenza.