L’imposta di soggiorno è disciplinata dall’art. 4 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 e dell’art. 4, comma 5 ter, dal Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017.
Per previsione legislativa, l'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali.
L’imposta dovrà essere corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Lecce, fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi e di 7 pernottamenti consecutivi per le sole locazioni turistiche.
E' soggetto all'imposta quindi la persona fisica che pernotta nelle strutture ricettive e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Lecce.
A seguito dell’entrata in vigore del Dl 34/2020 art. 180 che ha modificato il comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs 23/2011, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Tale Dichiarazione sostituisce il Modello 21 ovvero il conto della gestione relativo all’anno precedente che i gestori avevano l’obbligo di presentare entro il 30 gennaio di ogni anno. Tuttavia, dovrà essere presentato il Modello 21 relativo al periodo antecedente l’entrata in vigore del Decreto ovvero al 19 maggio 2020.
Per l’omessa o infedele presentazione della Dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell’importo dovuto.
Le nuove regole agiscono sin dal 19 maggio 2020, giorno in cui è entrato in vigore il Decreto 34/2020 (Decreto Rilancio).
Recentemente l’art. 25 comma 3-bis del D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto Sostegni) ha inserito all’art. 4, comma 1-ter del D.L. n. 23/2011 la disposizione secondo la quale la Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla Dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021. Pertanto il termine per l’ invio telematico è rinviato dal 30 giugno 2021 al 30 giugno 2022.
La misura dell'imposta è applicata, secondo la seguente modulazione:
Tipologia della struttura |
Tariffa in euro alta stagione dal 01/05 al 31/10 |
Tariffa in euro bassa stagione dal 01/11 al 30/04 |
Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso |
Euro 5,00 a notte per massimo 5 notti consecutive |
Euro 2,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
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Alberghi 4 stelle |
Euro 4,00 a notte per massimo 5 notti consecutive |
Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive |
Alberghi 1, 2, 3 stelle, residenze turistico alberghiere, dimore storiche-residenza d’epoca, alberghi diffusi
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Euro 3,00 a notte per massimo 5 notti consecutive
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Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
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Affittacamere, B&B, case e appartamenti per vacanza, agriturismi
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Euro 2,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
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Euro 1,50 a notte per massimo 5 notti consecutive
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Case per ferie, ostelli, campeggi ed altre strutture ricettive all’aria aperta |
Euro 2,00 a notte per massimo 5 notti consecutive |
Euro 1,00 a notte per massimo 5 notti consecutive |
Locazioni brevi |
Euro 2,00 a notte per massimo 7 notti consecutive |
Euro 1,00 a notte per massimo 7 notti consecutive |
Aliquote valide dall'01/04/2021 e approvate con Deliberazione Giunta Comunale n. 26 del 04/02/2021.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i residenti nel Comune di Lecce;
- i minori entro il dodicesimo anno di età;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, anche in regime di day hospital, in ragione di due accompagnatori per paziente. L’esenzione è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che “il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente”;
- gli studenti universitari fuori sede iscritti all’Università degli Studi del Salento;
- coloro che pernottano presso ostelli o strutture ricettive di proprietà dell’Amministrazione comunale di Lecce;
- i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento o un accompagnatore;
- gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa.
Le esenzioni sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura delle relative dichiarazioni utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, reperibile nell' apposita sezione posta nella parte destra della pagina.
Possono richiedere la riduzione del 50% dell’imposta di soggiorno:
- i titolari delle strutture ricettive che applicano convenzioni (corporate) per il segmento business;
- i gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
- gli sportivi di età inferiore a 16 anni, componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative e tornei organizzati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
La riduzione sarà applicata, per i soggetti di cui alla lettera a), previa presentazione da parte della struttura ricettiva della/e convenzione/i regolarmente sottoscritte. La comunicazione dovrà avvenire inderogabilmente entro il 31 gennaio dell’anno in cui si chiede la riduzione.
Per i soggetti di cui alle lettere b) e c), la stessa riduzione potrà essere chiesta previa attestazione del Dirigente Scolastico, per quelli di cui alla lettera b) e della Federazione Sportiva di appartenenza, per quelli di cui alla lettera c).
Possono chiedere la riduzione del 30% dell’imposta di soggiorno i gruppi che giungono con bus turistici, che abbiano assolto regolarmente al pagamento della tariffa prevista dal vigente Piano per l’accesso e la sosta in città dei bus turistici. Tale riduzione non è applicabile ai bus turistici che sostano presso il parcheggio del city terminal.
Le riduzioni non sono cumulabili tra loro.
Obblighi dei gestori
I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno.
Essi hanno l’obbligo di comunicare all’Ufficio Tributi del Comune, ai sensi del D.P.R. n 445/2000, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente con espressa indicazione di quelli esenti, nonché il relativo periodo di permanenza. Tale comunicazione deve essere inoltrata entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare.
La comunicazione dovrà essere compilata anche in assenza di presenze nella struttura.
I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso dell’interessato (art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 - Codice in materia di protezione dei dati).
La comunicazione è trasmessa per via telematica, previo accreditamento, attraverso l’utilizzo del software di gestione al seguente link http://tourtax-lecce.servizienti.it/TTaxLecceE506.
Le credenziali di accesso alla procedura telematica di gestione dell'imposta di soggiorno saranno assegnate al gestore della struttura su segnalazione del Settore Attività Produttive che rilascia l'autorizzazione di apertura. Le credenziali saranno inviate all'indirizzo PEC indicato nella SCIA presentata per l’autorizzazione.
Le strutture ricettive che non necessitano di autorizzazione da parte dell'Ufficio Comunale competente, potranno inoltrare richiesta delle credenziali (via mail) all'Ufficio Tributi indicando nell'istanza: dati del gestore, denominazione della struttura, la sua ubicazione, la data di inizio attività e il recapito telefonico o utilizzando l’apposito modulo reperibile nell' apposita sezione posta nella parte destra della pagina.
I gestori provvedono alla riscossione dell’imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza, nonché al successivo versamento al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità: a) bonifico sul conto corrente postale attivato dal Comune; b) bonifico sul conto di tesoreria comunale; c) sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - c.d. modello F24 – (in caso di attivazione della convenzione richiesta dall’Agenzia delle Entrate); d) strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune.
Comune di Lecce – Servizio Tesoreria – Imposta di Soggiorno.
Codice IBAN: IT-83-O-07601-16000-001009109552.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 21/06/2018 (consultabile nella sezione Altri documenti posta nella parte destra della pagina) sono state inserite le figure degli intermediari immobiliari e dei gestori dei portali telematici, i cui rapporti saranno disciplinati con apposito accordo convenzionale.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 678 del 03/10/2018 (consultabile nella sezione Altri documenti posta nella parte destra della pagina) si è deliberato che a decorrere dal 1^ gennaio 2019 si applica, sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari, una tariffa dell'imposta di soggiorno nella misura percentuale del 3% sul costo della camera o dell'appartamento, (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA, e di eventuali servizi aggiuntivi), entro il limite massimo, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, di € 5,00 a persona per notte di soggiorno.
I gestori di strutture extralberghiere e delle altre strutture per cui è prevista l’iscrizione presso il registro di cui all’art. 34 bis della legge regionale 11 luglio 2006 n. 9, hanno l'obbligo di indicare, nella pubblicizzazione o promozione della struttura, il Codice Identificativo regionale attribuito. L’obbligo di cui al presente comma si applica a qualsiasi forma di pubblicità realizzata attraverso scritti, stampati, supporti digitali o online.
Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.
Controllo e accertamento di imposta
Ai fini dell’esercizio dell’attività di controllo, l’Amministrazione può: a) invitare i soggetti passivi, nonché i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
Ai fini dell’attività di accertamento dell’imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
Sanzioni
- Al soggetto passivo, nonché ai soggetti responsabili del pagamento dell’imposta, si applicano le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n. 473.
- Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione trimestrale, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Per la violazione all’obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione entro il 30 giugno da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma del 150 per cento dell’importo dovuto.
Riscossione coattiva
Le somme accertate dall’Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione secondo le modalità previste dal legislatore.
Rimborsi
- Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- Nei casi di versamento dell’imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l’eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta di soggiorno stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l’eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento/00.
- Non si procede al rimborso dell’imposta per importi pari o inferiori a euro 16,53.
Contenzioso
Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Funzionario responsabile
Dr.ssa Marcella Ancora
Tel. 0832.682950
Mail: marcella.ancora@comune.lecce.it
PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it
Personale addetto:
Dott.ssa Carmen Brandi
Tel. 0832.682967
Email: carmela.brandi@comune.lecce.it
Link: Dichiarazione trimestrale gestore