Con Delibera n.86 del 29.10.2012 che modifica integralmente la delibera n. 53 dell'1.8.2012, il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2012:
a) Aliquota ordinaria 1,06 per cento;
b) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;
Riduzioni e detrazioni.
Fatto salvo quanto per altro stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per anno 2012 sono determinate le seguenti riduzioni e detrazioni:
a) abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota pari a quella per l’abitazione principale (0,40 per cento);
b) unità immobiliari appartenenti alle Soc. Cooperative a proprietà indivisa i cui soci abbiano la residenza presso l’immobile realizzato dalla stessa e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all’abitazione principale: aliquota pari a quella per l’abitazione principale e le pertinenze (0,40 per cento);
c) fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l’agibilità, l’abitabilità e l’utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): base imponibile ridotta al 50%;
d) immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute: base imponibile ridotta al 50%;
e) immobili a destinazione esclusivamente abitativa a servizio dei quali vengono installati impianti fotovoltaici: aliquota ridotta dello 0,1 per cento, per cinque anni. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta, apposita domanda, allegando copia del contratto di fornitura dell’impianto fotovoltaico e copia della fattura, regolarmente quietanzata dalla ditta installatrice, relativa alle somme versate in acconto, pena l’inammissibilità della domanda di riduzione dell’imposta. L’impianto fotovoltaico dovrà essere funzionante e regolarmente allacciato alla rete di interscambio improrogabilmente entro un anno dalla data di presentazione della domanda di riduzione dell’imposta, con l’obbligo per il contribuente di darne opportuna notizia al Comune, pena la decadenza dal diritto, mediante comunicazione scritta corredata da adeguata documentazione;
f) riduzione dello 0,1 per cento della aliquota, per cinque anni, per gli immobili sottoposti a manutenzione, rientranti nei casi indicati esclusivamente nelle lettere c) e d) del primo comma, dell’art. 3, del D.P.R 380/2001. Il godimento della riduzione spetta a condizione che alla data di inoltro dell’istanza di riduzione dell’imposta sia stato ottenuto il disposto favorevole da parte dell’Ufficio Urbanistico. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta apposita istanza corredata degli estremi del dispositivo favorevole dell’Ufficio Urbanistico. Il contribuente infine dovrà comunicare all’Ufficio Tributi l’ottenimento del relativo permesso di costruire entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza di riduzione, pena la decadenza del diritto. Nel casi in cui il fabbricato risulta godere della riduzione di cui alla precedente lettera c), la riduzione di cui alla presente lettera, se opportunamente chiesta entro i termini suddetti, decorre dall’anno successivo a quello di ultimazione dei lavori. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere parimenti comunicata all’Ufficio tributi del Comune;
g) applicazione dell’aliquota dello 0,76% ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;
h) si mantiene l’aliquota del 7,6 per mille alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado nell’intesa che lo stesso sia residente, con utenze intestate da almeno 1 anno e che presenti l’apposita domanda entro i termini previsti dal Regolamento;
i) detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;
j) maggiorazione della detrazione di cui alla precedente lettera i) nella misura di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, fino ad un massimo di € 400,00, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;
k) le detrazioni di cui al precedente punto i) si applicano anche ai casi indicati alle lettere a) e b).