Menu
Città di LecceCittà di Lecce
Home > Aree tematiche > Tasse > Servizi comunali > IMU - Imposta Municipale Unica > Aliquote IMU fissate dal Comune - Anno 2015

Aliquote IMU fissate dal Comune - Anno 2015

Con Delibera n.44 del 13.07.2015 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2015:

a) aliquota ordinaria 1,06 per cento;

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento solo per gli immobili di categorie catastali A/1, A/8, A/9.c

Riduzioni e detrazioni. Fatto salvo quanto per altro stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, della legge 27/12/2013 n. 147 e dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazione per anno 2014 sono determinate le seguenti riduzioni e detrazioni:

a) abitazioni e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota pari a quella per l’abitazione principale (0,40 per cento) con detrazione Euro 200,00;

c) fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l’agibilità, l’abitabilità e l’utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): base imponibile ridotta al 50%.  A tal fine l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445. La dichiarazione deve pervenire entro la data di scadenza della rata del saldo d’imposta;

d) immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati ai fini istituzionali dell’ente: base imponibile ridotta al 50%; A tal fine le associazioni interessati dovranno presentare al comune, entro e non oltre il 16/12/2015, apposita domanda, allegando attestazione di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus;

e) si mantiene l’aliquota dello 0,76% alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/ figli) nell’intesa che lo stesso sia residente da almeno 1 anno, con utenze intestate dallo stesso  da almeno 1 anno. Il requisito della residenza di 1 anno deve essere posseduto alla data dell’01/01/2014. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda allegando utenze entro il 16/12/2015; la relativa comunicazione non dovrà essere presentata nel caso in cui sia già stata presentata negli anni precedenti.

f) locali commerciali classificati nelle categorie C1 e C3 sfitti per oltre 6 mesi nel corso dell’anno 2015, purché il proprietario ( persona fisica o giuridica) abbia un reddito lordo fiscale non superiore al quintuplo della somma delle rendite catastali dei locali per i quali chiede la riduzione, rivalutate del 5%: aliquota pari allo 0,76 per cento . A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) locali commerciali classificati nelle categorie C1 e C3, per i quali i proprietari rinegoziano i contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari al 12% entro il 30/09/2015: aliquota allo 0,76%. A fine, il proprietario dovrà presentare apposita comunicazione entro e non oltre il 16/12/2015, corredata dalla copia del contratto originario di fitto e del contratto rinegoziato, regolarmente registrati;

h) per i terreni agricoli incolti, ricadenti in area Sic, sarà considerata una riduzione di aliquota dello 0.3% e, pertanto, l’aliquota IMU applicata sarà dello 0.76%. Sarà obbligo dei proprietari dei terreni che beneficiano di tale aliquota ridotta, presentare entro il 16/12/2015 una domanda di agevolazione corredata di autodichiarazione che attesti il mancato esercizio di qualsiasi attività, agricola e non, e identifichi con i riferimenti catastali le aree o porzioni ricadenti in suddette aree SIC.

i) immobili di categoria D/3(teatri, cinematografi, sale per concerti, e spettacoli e simili) aliquota pari allo 0,76%

j) i valori attribuiti alle aree edificabili ricadenti all’interno di Comparti di iniziativa pubblica e/o di difficile attuazione, previa certificazione da parte dell’Assessorato all’Urbanistica concordata con i tecnici dell’Assessorato ai Tributi vengono abbattuti del 50% fino a quando non arriverà alla firma della convenzione che di fatto renderà edificabili e non più potenzialmente tali aree;

k) Il trattamento per l’abitazione principale(0.40 per cento) è applicato a tutti coloro che acquistino la prima casa nel 2015 ed  iniziano in modo documentato i lavori (comunicazione inizio lavori) di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non oltre un anno dopo l’acquisto e terminino i lavori entro tre anni dall’inizio degli stessi. Dopo tale termine, nel caso in cui i lavori non siano ancora terminati e non sia stata trasferita la residenza oltre che la dimora abituale, il soggetto decade dal beneficio con possibilità del Comune di recuperare per intero l’IMU per tutto il periodo precedente. La presente agevolazione opera a condizione che il soggetto interessato inoltri richiesta di agevolazione entro e non oltre il 16/12/2015.

Detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00.

Precisazioni:

- A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. A tal fine è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla legge;

- Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, esenti IMU ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.l. 102/2013, convertito con modificazioni della L. 124/2013, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, entro i termini fissati dalla legge;

- I terreni agricoli sono soggetti ad IMU ad aliquota ordinaria (1,06%); Ai terreni agricoli posseduti e condotti dai C.D. e da I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, sono applicate le agevolazione previste dall’art. 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.

Allegati

Calcola l'importo da versare cliccando sull'immagine sottostante.

 Calcolo IMU

News ed Eventi