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Aliquote IMU fissate dal Comune - Anno 2017

Con Delibera n.13 del 21.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2017:

a) Aliquota ordinaria: 1,06 per cento;

b) Aliquota abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima, quest’ultime, di una sola unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7: 0,40 per cento, con detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale.

1. Riduzioni e detrazioni. Fatto salvo quanto peraltro stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che  con questa stessa delibera non sono previsti aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2016, in ossequio a quanto previsto dal comma 42, dell’art. 1, della legge 11.12.2016 n. 232; sono determinate le seguenti riduzioni per l’anno 2017:

a)
abitazioni con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2,C/6 e C/7), di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati o concessi in uso gratuito: aliquota pari a quella per l’abitazione principale (0,40 per cento) con detrazione di Euro 200,00. La presente agevolazione opera a condizione che l’immobile risulti essere stato l’ultima residenza anagrafica del soggetto richiedente e che quest’ultimo inoltri richiesta di agevolazione entro e non oltre il 16.12.2017, allegando la certificazione dell’istituto di ricovero.  Non è necessaria la presentazione dell’istanza nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

b) l’equiparazione ad abitazione principale ( con aliquota dello 0,40 per cento e con detrazione di Euro 200,00) e relative pertinenze nella misura massima, quest’ultime, di una sola unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7,  è applicata a tutti coloro,  che acquistano la prima casa nel 2017 (escluse categorie catastali A/1, A/8 o A/9) ed iniziano in modo documentato i lavori (comunicazione inizio lavori) di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non oltre un anno dopo l’acquisto e terminino i medesimi lavori entro quattro anni dall’inizio degli stessi. In caso di mancato rispetto dei termini predetti ovvero nel caso in cui non sia stata trasferita la residenza oltre che la dimora abituale, il soggetto richiedente decade dal beneficio con recupero da parte del Comune dell’IMU, per tutto il periodo precedente. La presente agevolazione opera a condizione che il soggetto interessato inoltri richiesta di agevolazione entro e non oltre il 16.12.2017;

c) seconda casa con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/figli), purché quest’ultimo sia ivi residente da almeno 1 anno alla data dell’1.1.2017 e che le utenze (acqua, luce, gas, telefono) siano intestate allo stesso parente o a un componente il suo nucleo familiare da almeno 1 anno alla data dell’1.1.2017. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda, allegando le relative utenze, entro il 16/12/2017: aliquota pari allo 0,76%. La domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

d) immobili di categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): aliquota pari allo 0,76%;

e) immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati a fini istituzionali dell’ente: base imponibile ridotta al 50%. A tal fine le associazioni interessate dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita domanda, allegando attestazione di iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS, non è necessario nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

f) locali classificati nelle categorie catastali C/1, C/2 e C/3 sfitti per oltre 6 mesi nel corso dell’anno 2017, purché il proprietario (persona fisica o giuridica) abbia un reddito lordo fiscale, riferito all’anno 2016, non superiore al quintuplo della somma delle rendite catastali dei locali per i quali chiede la riduzione, rivalutate del 5%: aliquota pari allo 0,76%. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

g) immobili concessi in locazione, con contratti regolarmente registrati entro il 28.02.2017, classificati nelle categorie catastali C/1, C/3 e A/10 per i quali i proprietari rinegoziano, nell’anno 2017 ed entro il 30/06/2017, gli stessi contratti di locazione, fissando una riduzione del canone locativo pari o superiore al 12%, con effetti dalla data di rinegoziazione e per la durata di almeno un triennio: aliquota pari allo 0,76% per la durata di tre anni. A tal fine, il proprietario dovrà presentare, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita comunicazione di agevolazione, corredata dalla copia del contratto originario di fitto e del contratto rinegoziato nel 2017, regolarmente registrati. Nel caso in cui il contratto rinegoziato dovesse cessare prima della scadenza di tre anni, l’agevolazione sarà applicata per il periodo di efficacia del contratto rinegoziato;

h) locali classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3, utilizzati dallo stesso proprietario, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale in essere: aliquota pari allo 0,76%. Si precisa che: 1) l’agevolazione è estesa anche a quegli immobili le cui quote di proprietà sono intestate totalmente o parzialmente a parenti di primo grado, conviventi e che siano fiscalmente a carico dell’imprenditore richiedente; 2) sono da considerarsi oggetto di agevolazione anche gli immobili di imprenditori soci di S.n.c. e soci accomandatari di S.a.s.. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla proprietà dell’immobile e all’attività in esso svolta e ai redditi dichiarati nell’anno precedente;

i) terreni agricoli incolti, ricadenti in area SIC: aliquota pari allo 0,76%. I proprietari interessati dovranno presentare entro il 16/12/2017 domanda di agevolazione corredata da autodichiarazione che attesti il mancato esercizio di qualsiasi attività, agricola e non, e identifichi con i riferimenti catastali le aree o porzioni ricadenti in suddette aree SIC; la domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;

j) immobili classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 nei quali si esercita la propria attività imprenditoriale o vengano locati per l’esercizio di attività imprenditoriale, con un canone di locazione non superiore a Euro 8 al mq mensili, ricadenti nella fascia costiera, compresa tra la linea di battigia e i 2 Km all’interno in linea d’area: aliquota pari allo 0,46%. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, inerente i dati catastali dell’immobile, l’ubicazione dello stesso entro la fascia come sopra delimitata, l’utilizzo dell’immobile di proprietà e l’attività in esso svolta, ovvero allegando copia del contratto di locazione con indicazione della metratura, dell’importo del canone di fitto e dell’attività svolta;

k) immobili classificati nelle categorie D di cui alla tabella allegata, ricadenti nella fascia costiera, compresa tra la linea di battigia e i 2 Km all’interno in linea d’area: azzeramento aliquota quota Comune. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente ai dati catastali dell’immobile e all’ubicazione dello stesso entro la fascia come sopra delimitata;

l) immobili di categoria C/1 e C/3, locati a canone concordato, ricadenti nelle zone annonarie “Mazzini” e “Stadio”, di cui al Distretto Urbano del Commercio della Città di Lecce, per il quale è stata espressa una manifestazione di interesse con deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 18/04/2016: aliquota pari allo 0,76%. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il 16/12/2017, apposita istanza corredata dalla copia del contratto di fitto a canone concordato e dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.  445/2000, contenente i dati dell’immobile ricadente nelle zone bersaglio del Distretto e i dati relativi al contratto di locazione a canone concordato;

m) immobili di proprietà di società interamente partecipate dal Comune di Lecce e dalla Provincia di Lecce: aliquota pari allo 0,46% e azzeramento della quota Comune per gli immobili di categoria D, ad eccezione dei beni concessi in locazione.

Stabilendo che per poter usufruire dei benefici elencati al presente punto 2), è fatto obbligo di produrre la comunicazione e/o l’istanza di agevolazione, utilizzando il modello appositamente predisposto dagli Uffici competenti, entro e non oltre i termini fissati; la mancata presentazione della comunicazione e/o l’istanza di agevolazione entro i termini fissati comporta l’esclusione del contribuente dalle agevolazioni sopra indicate.

Ai fini della determinazione della distanza dalla linea di battigia di cui alle precedenti lettere j) e k), la distanza di 2 Km è calcolata perpendicolarmente dall’immobile interessato alla linea di battigia individuata nelle tavole aerofotogrammetriche.

E’ vietato il cumulo, su uno stesso immobile, di più di una delle agevolazioni sopra determinate.

Precisazioni:

  • l’aliquota ridotta al 50%, prevista dalla legge, per i fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l’agibilità, l’abitabilità e l’utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.), può essere applicata solo se, entro il 16.12.2016, il cittadino contribuente presenti comunicazione corredata da una perizia dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
  • a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato ed iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. A tal fine è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU entro i termini stabiliti dalla legge;
  • per i fabbricati costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, esenti dall’IMU ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 102/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013, è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU, entro i termini fissati dalla legge;
  • i terreni agricoli sono soggetti ad IMU ad aliquota ordinaria (1,06%). Ai terreni agricoli posseduti e condotti dai C.D. e da I.A.P. iscritti nella previdenza agricola, sono applicate le disposizioni di cui all’art. 13, comma 8.bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, nonché quelle previste dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 13;
  • la base imponibile IMU è ridotta al 50% dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 10 lett. b, per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il  comodante oltre l’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9, comma6, del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23;
  • per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 53; ai fini dell’applicazione della suddetta riduzione il soggetto passivo attesta il possesso dei requisiti richiesti nel modello di dichiarazione IMU di cui all’art. 9, comma6, del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23.

Per l’anno 2017, dovrà essere costituito un fondo di Euro 250.000,00, derivante dal gettito IMU, da destinare esclusivamente a coloro che provvedono al restauro e risanamento conservativo delle facciate degli immobili ricadenti nel centro storico, delimitato dalle seguenti vie: V.le Gallipoli, P.zza Argento, V.le Otranto, Via Cavallotti, Via San F. d’Assisi, Via G. Garibaldi, V.le De Pietro, P.zza del Bastione, Via F. Calasso, P.tta Arco di Trionfo, V.le dell’Università. Ai fini di quanto sopra, l’Ufficio Patrimonio procederà alla predisposizione degli atti necessari alla redazione di apposito bando contenente i requisiti per l’accesso ai benefici economici; il contributo non potrà superare, in ogni caso, il 40 per cento della metà delle spese sostenute e documentate e comunque non superiore a euro 20.000,00. Sono esclusi dai benefici suddetti i titolari di partita IVA;

Per per l’anno 2017, dovrà essere costituito un fondo di Euro 50.000,00, derivante dal gettito IMU, da destinare al sostegno dei proprietari di oliveti colpiti dalla Xylella fastidiosa, con priorità dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, incaricando, sin da ora, l’Ufficio Patrimonio per la predisposizione del bando e degli atti necessari e conseguenti ai fini dell’erogazione dei benefici economici.

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