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Base imponibili IMU

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile  (rendita catastale, reddito dominicale, valore venale, ecc.) rivalutato , al quale devono essere applicate le aliquote  per la determinazione dell’imposta. L’aliquota di base dell’imposta è pari allo 7,6 per mille e l’aliquota per l’abitazione principale è pari al 4 per mille.

Per la definizione degli immobili si rimanda alle norme specifiche.

Fabbricati
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

Classificazioni catastali Moltiplicatore IMU (art. 13, co.4) 
(Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,  con esclusione della categoria catastale A/10)  160
(Fabbricati classificati nel gruppo catastale  B e  nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5)  140
(Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10)
 80
(Fabbricati classificati nella categoria catastale D, esclusi quelli D5) 60
elevato a 65 dal 1° gennaio 2013
(Fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5)  80
(Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1)  55

Alcuni esempi di calcolo di base imponibile:

  • 160 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10
  • Esempio: fabbricato A/2, rendita euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 + 5%) x 160 = euro 87.360,00.
  • 140 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
    Esempio: fabbricato C/3, rendita euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 + 5%) x 140 = euro 127.890,00.
  • 80 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
    Esempio: fabbricato D/5, rendita euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 + 5%) x 80 = euro 789.600,00.
  • 60 per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013
    Esempio: fabbricato D/1, rendita euro 26.700,00, valore imponibile anno 2012 = (€ 26.700,00 + 5%) x 60 = euro 1.682.100,00. Valore imponibile anno 2013 = (€ 26.700,00 + 5%) x 65 = euro 1.822.275,00
  • 55 per tutti i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
    Esempio: fabbricato C/1, rendita euro 960,00, valore imponibile = (€ 960,00 + 5%) x 55 = euro 55.440,00.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.

Aree edificabili
Per le aree edificabili la base imponibile deve essere determinata tenendo conto del valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

Il valore venale dell’area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

Terreni agricoli
Per i terreni agricoli, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili, il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno d’imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110 fino all’anno 2013 e 75 per l’anno 2014
I terreni agricoli  posseduti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, purchè siano condotti dagli stessi,  sono assoggettati per la parte  del valore eccedente euro 6000 con le seguenti  riduzioni :

  • del  70%  dell’imposta gravante sulla parte del valore eccedente i predetti 6000 euro fino a 15500 euro;
  • del  50%  dell’imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 15.500 euro fino a 25.500 euro;
  • del  25%  dell’imposta gravante sulla parte del valore eccedente i 25.500 euro fino a 32.000 euro.

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