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Comodato gratuito ai fini IMU e TASI

Art.1803 Codice Civile
"Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Il comodato è essenzialmente gratuito."
Comodante è chi dà il bene in comodato - Comodatario è chi riceve il bene in comodato.
Nota Bene: per gli immobili il contratto di comodato va stipulato e registrato in forma scritta presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione (D.P.R. 131/86, art. 5, del T.U.I.R. - Testo Unico Imposte di Registro).

Novità Comodato gratuito IUC 2016
Ultima modifica 08.02.2016
Con la Legge di stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili. Infatti all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 3, dove vengono previste le riduzioni di base imponibile per gli immobili storici o inagibili, prima della lettera a) è inserita la seguente lettera:
[La base imponibile è ridotta del 50 per cento:]
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
Si tratta di una impostazione molto restrittiva che limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili, gli immobili devono essere ubicati nello stesso comune e uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. Con la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove il proprietario ha la residenza e la dimora abituale.
Si precisa che per immobile deve intendersi “immobile ad uso abitativo”( Telefisco 2016 MEF). L’unità abitativa concessa in comodato può comprendere anche le pertinenze (massimo tre, una per ogni categoria catastale C2,C6 e C7).
Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un'area edificabile , un capannone, un locale commerciale, un deposito, non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purché gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
Se si possiedono 3 (o più) immobili ad uso abitativo la riduzione non è applicabile
Se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi la riduzione non è applicabile.

E' stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.

Per gli immobili che rispettano i requisiti richiesti dalla Legge di stabilità 2016 al fine della riduzione del 50% della base imponibile, l’aliquota  da applicare  è pari al 7,6 per mille come stabilito da delibera C.C. n. 44 del 13/07/2015; pertanto il contribuente usufruisce delle seguenti agevolazioni:
-    Riduzione base imponibile del 50% rispettando requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016;
-    Applicazione aliquota del 7,6 per mille rispettando requisiti previsti da delibera C.C..

Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
Il comodatario deve usare l'immobile in comodato come sua abitazione principale quindi deve avere la residenza e l'abituale dimora nell'immobile avuto in comodato.
 Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
Inoltre un contratto registrato ha valore dal giorno indicato dal contratto e quindi se dalla data di stipula del contratto il comodato si è protratto per almeno quindici giorni del mese, il mese in questione è considerato per intero ai fini della riduzione. Se invece il comodato si è protratto per meno di 15 giorni nel mese, il beneficio parte dal mese successivo.
Ai fini TASI il proprietario verserà la TASI con riduzione del 50% poiché la base imponibile TASI è la stessa dell’IMU, in base alla quota di ripartizione prevista dal Comune , mentre il comodatario non pagherà la quota TASI di sua competenza in quanto per lui l'immobile è abitazione principale.
Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).
Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l'immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione IMU da presentare nei termini previsti dalla legge.
Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedentemente che rispetta le condizioni previste dalla legge, deve presentare solo dichiarazione IMU al Comune.

Coloro che non rientrano nei requisiti previsti dalla Legge di stabilità 2016, ma che hanno usufruito, per l’anno 2015, dell’agevolazione per abitazione concessa in uso gratuito, di cui alla deliberazione del C.C. n. 44 del 13/07/2015, l’aliquota da applicare all’immobile è del 7,6 per mille nel rispetto del disposto art.1, comma 26, della L. n. 208/2015.

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