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Esenzioni

Sono esenti dall'imposta municipale propria  gli immobili indicati nell'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011 che comprende:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
  • i fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastali da E/1  a E/9. (Art. 7, comma 1, lettera b);
  • i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/9/1973, n. 601. (Art. 7, comma 1, Lettera c);
  • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto. (Art. 7, comma 1, lettera d);
  • i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16  del Trattato Lateranense. (Art. 7, comma 1, lettera e);
  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984. (Art. 7, comma 1, lettera h). Il territorio del Comune di Lecce non è ricompreso nelle predette aree;
  • gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, destinati esclusivamente alle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività di religione e di culto). (Art. 7, comma 1 lettera i);
  • i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993  (che sono o saranno accatastati nella categoria catastale "D10") ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani. Il territorio del Comune di Lecce non è classificato come parzialmente montano.

A decorrere dall’anno 2014 sono inoltre esenti dall’Imposta Municipale Propria:

  • Fabbricati rurali ad uso strumentale (art.1, co. 708 L.147 del 27.12.2013);
  • Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (art.1,comma 707 L.147 del 27.12.2013);
  • A un unico immobile,posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia e ordinamento civile,nonché personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (art.1 comma 707 L.147 del 27.12.2013);
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 comma 707 L.147 del 27.12.2013);
  • Alla casa coniugale assegnata al coniuge,a seguito di provvedimento di separazione legale ,annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.1.comma 707 L.147 del 27.12.2013);
  • Fabbricati costruiti,(anche fabbricati oggetto di interventi di recupero esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione)e destinati dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita,fin tanto che permanga tale destinazione , e non siano in ogni caso locati art.2 D.L. 102/2013,L.124 del 28.10.2013. 

 

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