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Ravvedimento operoso IMU per omesso-parziale versamento

IMU 2020 - pagamenti ritardati in regime di ravvedimento operoso

Si conferma che il 16 giugno scorso è scaduto il versamento dell'acconto IMU 2020.

Per il 2020, in sede di prima applicazione dell’imposta, l'acconto è pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e Tasi per l’anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio.

Gli eventuali ritardi di pagamento rispetto alla scadenza ordinaria sono sanabili attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”.

L’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che:

  • Il mancato o insufficiente versamento in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
  • Ravvedimento operoso agevolato per versamenti entro 90 giorni dalla scadenza
  • Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
  • Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

La tabella che segue riepiloga le sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso:

Momento del ravvedimento

Sanzione edittale

Riduzione da ravvedimento

Sanzione ridotta

da ravvedimento

entro i primi 14 giorni

15%

1/10

0,1% per ogni giorno di ritardo

dal 15° al 30° giorno

15%

1/10

1,5%

dal 31° al 90° giorno

15%

1/9

1,67%

dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione

30%

1/8

3,75%

entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30%

1/7

4,29%

oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30%

1/6

5%

 

Ravvedimento lungo oltre l’anno anche per Imu e Tasi, novità 2020

Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali (IMU e TASI) il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali. Le due imposte locali sulla casa potranno quindi essere pagate in ritardo, beneficiando di un ulteriore periodo per  ravvedimento operoso sulle sanzioni (sempre che la violazione non sia già stata contestata) con la riduzione:

  • 1/7 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro due anni dall’omissione o dall’errore;
  • 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre due anni;

Infine, gli interessi dovuti sono pari a quelli legali, oggi fissati al 0,05% su base annua e si calcolano in base ai giorni di ritardo (1/365 della misura annua al giorno) solo sulle somme dovute a titolo di imposta.

  • Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

  • 2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019
  • 2019: 0,80% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018)
  • 2018: 0,30% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017)
  • 2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 07 dicembre 2016)
  • 2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015)
  • 2015: 0,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014)
  • 2014: 1% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 Dicembre 2013)
  • 2012: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2011)

    In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
  • Modalità di compilazione del modello F24
    Il versamento deve essere effettuato tramite il  modello F24, barrando la casella relativa a “ravvedimento operoso” ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
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