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Sintesi Istruzioni per la dichiarazione IMU

PRINCIPI GENERALI

  • Mantengono validità le dichiarazioni ICI  e di successione;
  • La dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastati;
  • La dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune,
  • La dichiarazione è dovuta quando si determina un diverso ammontare d’imposta , una riduzione d’imposta e in tutti quei casi in cui i dati non sono acquisibili tramite catasto.

OBBLIGO DICHIARAZIONE

  • Fabbricati inagibili;
  • Fabbricati di interesse storico;
  • Immobili con aliquota  agevolata: strumentali, locati, di società e per altre agevolazioni regolamentari , immobili;
  • Terreni (compresi gli incolti) posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP;
  • Immobili in locazione finanziaria (locatario);
  • Concessioni aree demaniali;
  • Terreno agricolo divenuto aree edificabile;
  • Immobili assegnati in via provvisoria da cooperative divise;
  • Immobile assegnato a socio cooperative indivisa;
  • Locazione IACP ed edilizia pubblica;
  • Immobili esenti ai sensi della lett. c) e i) comma 1, art. 7del D.Lgs. 504/92;
  • Immobile che ha acquisito o perso diritto al’esenzione;
  • Immobili D con valore  contabile
  • Riunione di usufrutto non dichiarato in catasto;
  • Estinzione di diritto reale non dichiarato in catasto
  • Parti comuni dell’edificio 1117 n.  codice civile;
  • Multiproprietà a tempo  parziale;
  • Fusione, incorporazione, scissione societaria;
  • Usufrutto legale minori.

ABITAZIONE PRINCIPALE

  • In generale non sussiste l’obbligo dichiarativo;
  • Va presentata nel caso di coniugi non separati con due alloggi nello stesso comune (per quello non agevolato)
  • Assegnatario nel caso di separazione legale, ma solo se in comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio;
  • Pertinenze non agevolate;
  • Fabbricati posti in più comuni: va presentata in tutti i comuni e se abitazione principale l’agevolazione si estende anche nei comuni di non residenza.

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Comunicato Stampa n. 172 del 28 novembre 2012 del Ministero dell’Economia delle Finanze

Differimento del termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2012

L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.

Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.

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