Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147 (Legge di stabilità 2014) del 27/12/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per il versamento del tributo i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l’apposito bollettino postale. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il versamento è effettuato in 2 rate:
- la prima entro il 16 giugno;
- la seconda entro il 16 dicembre, a saldo del tributo per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Si potrà provvedere al versamento complessivamente dovuto, in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il tributo non dovrà essere versato qualora esso sia inferiore a € 12,00.
Con Delibera Consiglio Comunale n. 45 del 13.7.2015 il Comune di Lecce ha determinato le aliquote TASI.
Descrizione
|
Detrazioni (euro) |
Aliquota TASI x 1000
|
Codice tributo
|
Aree fabbricabili
|
0
|
0
|
-
|
Abitazioni principali di categoria A/1, A8 e A9 e pertinenze, immobili IACP, unità immobiliari alle quali, con le deliberazioni del C.C. n. 28 del 22.5.2014 e n. 49 del 23.6.2014, è stato attribuito il trattamento per l’abitazione principale
|
0
|
2,00
|
3958
|
Abitazioni principali di categoria A/7 e pertinenze
|
0
|
2,50 |
3958 |
Abitazioni principali di categoria A/3 e pertinenze
|
50,00
|
2,50 |
3958 |
Abitazioni principali di categoria A/4 e A/5 e pertinenze
|
100,00
|
2,50 |
3958 |
Abitazioni principali di categoria A/2 e pertinenze
|
0
|
2,50 |
3958 |
Altri fabbricati diversi da quelli sopra indicati
|
0 |
0,40 |
3961 |
Abitazioni principali di categoria A/6 rurale
|
0 |
1,00 |
3959 |
Abitazione principale (una ed una sola unità immobiliare) posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso
|
0
|
0,83
|
3958
|
Inoltre, per il 2015, viene fissata a carico dell’occupante (affittuario) la percentuale del 10% del tributo Tasi.
Detrazioni
- Abitazioni principale categoria A3: €50,00 di detrazione;
- Abitazione principale categoria A4 e A5: €100,00 di detrazione.
Le suddette detrazioni sono raddoppiate per i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap in situazione di gravità titolare di indennità di accompagnamento.
Parimenti le medesime detrazioni di €50,00 ed € 100,00 sono raddoppiate per i nuclei familiari con 3 o più figli. Le agevolazioni non sono cumulabili.
N.B. Immobili inagibili o inabitabili e quelli di interesse storico-artistico – riduzione base imponibile.
Si precisa, nelle more della correzione di quanto riportato nel Regolamento Comunale all’art. 5, comma 3 per errato refuso di stampa, che gli immobili inagibili o inabitabili e quelli di interesse storico artistico pagano la Tasi in misura ridotta del 50% della base imponibile.
N.B. Tasi immobili di proprietà comunale.
La Tasi per gli immobili di proprietà comunale è dovuta solo dall’affittuario/ utilizzatore nella misura del 10% dell’imposta, calcolata con l’aliquota dello 0,40 per mille.
Allegati
Funzionario responsabile IMU: Dr.ssa Cinzia Romano
Tel: 0832.682938
Fax: 0832.682919
Email:
cinzia.romano@comune.lecce.it
Posta certificata (PEC):
ufficio.imu@pec.comune.lecce.it (per Imu e Tasi)
Calcola l'importo da versare cliccando sull'immagine sottostante.
