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Aliquote IMU fissate dal Comune - Anno 2013

Con Delibera n.36 del 17.5.2013 il Consiglio Comunale ha approvato  le seguenti aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2013:

a) aliquota ordinaria 1,06 per cento;

b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento;

c) aliquota abitazione principale cat. A/4 e A/5 e relative pertinenze: 0.20 per cento;

Riduzioni e detrazioni. Fatto salvo quanto per altro stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, per anno 2013 sono determinate le seguenti riduzioni e detrazioni:

a) abitazioni e relative pertinenze di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota pari a quella per l’abitazione principale (0,40 per cento);

b) unità immobiliari appartenenti alle Soc. Cooperative a proprietà indivisa i cui soci abbiano  la residenza presso l’immobile realizzato dalla stessa e non siano titolari di altre abitazioni per le quali godono del trattamento relativo all’abitazione principale: aliquota pari a quella per l’abitazione principale e le pertinenze (0,40 per cento);

c) fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l’agibilità, l’abitabilità e l’utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): base imponibile ridotta al 50%.  A tal fine l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445. La dichiarazione deve pervenire entro la data di scadenza della rata del saldo d’imposta;

d) immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute: base imponibile ridotta al 50%;

e) immobili a destinazione esclusivamente abitativa a servizio dei quali, nel corso del 2013,  vengono installati impianti fotovoltaici: aliquota ridotta dello 0,1 per cento, per cinque anni. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta, apposita domanda, allegando copia del contratto di fornitura dell’impianto fotovoltaico e copia della fattura, regolarmente quietanzata dalla ditta installatrice, relativa alle somme versate in acconto, pena l’inammissibilità della domanda di riduzione dell’imposta. L’impianto fotovoltaico dovrà essere funzionante e regolarmente allacciato alla rete di interscambio improrogabilmente entro un anno dalla data di presentazione della domanda di riduzione dell’imposta, con l’obbligo per il contribuente di darne opportuna notizia al Comune, pena la decadenza dal diritto, mediante comunicazione scritta corredata da adeguata documentazione. Sono esclusi gli impianti installati negli anni precedenti;

f) immobili sottoposti a manutenzione, rientranti nei casi indicati esclusivamente nelle lettere c) e d) del primo comma, dell’art. 3, del D.P.R 380/2001 per i quali venga richiesto il relativo permesso di costruire (no SCIA): aliquota pari allo 0,76%. Il godimento della riduzione spetta a condizione che alla data di inoltro dell’istanza di riduzione dell’imposta sia stato ottenuto il disposto favorevole da parte dell’Ufficio Urbanistico. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta apposita istanza corredata degli estremi del dispositivo favorevole dell’Ufficio Urbanistico. Il contribuente infine dovrà comunicare all’Ufficio Tributi l’ottenimento del relativo permesso di costruire entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di presentazione dell’istanza di riduzione, pena la decadenza del diritto. Nel casi in cui il fabbricato risulta godere della riduzione di cui alla precedente lettera c), la riduzione di cui alla presente lettera, se opportunamente chiesta entro i termini suddetti, decorre dall’anno successivo a quello di ultimazione dei lavori. La data di ultimazione dei lavori dovrà essere parimenti comunicata all’Ufficio tributi del Comune;

g) applicazione dell’aliquota dello 0,76% ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione  ha validità per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori;

h) si mantiene l’aliquota dello 0,76% alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado nell’intesa che lo stesso sia residente, con utenze intestate da almeno 1 anno e che presenti l’apposita domanda entro i termini previsti dal Regolamento;

i) locali commerciali sfitti per oltre 6 mesi nel corso dell’anno 2013, purchè il proprietario ( persona fisica o giuridica) abbia un reddito lordo fiscale non superiore al quintuplo della somma delle rendite catastali dei locali per i quali chiede la riduzione, rivalutate del 5%: aliquota pari allo 0,76 per cento . A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

j) immobili residenziali locati per oltre 6 mesi nel corso dell’anno 2013, con regolare contratto di fitto registrato: aliquota pari allo 0.76%. A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta, apposita domanda, allegando copia del contratto di locazione;  

k) detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;

l) maggiorazione della detrazione di cui alla precedente lettera k) nella misura di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, fino ad un massimo di € 400,00, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

m) le detrazioni di cui al precedente punto i) si applicano anche ai casi indicati alle lettere a) e b);

n) per i terreni agricoli incolti, ricadenti in area Sic, sarà considerata una riduzione di aliquota dellp 0.3% e, pertanto, l’aliquota IMU applicata sarà dello 0.76%. Sarà obbligo dei proprietari dei terreni che beneficiano di tale aliquota ridotta, presentare entro il termine di versamento della rata IMU a saldo una domanda di agevolazione corredata di autodichiarazione che attesti il mancato esercizio di qualsiasi attività, agricola e non, e identifichi con i riferimenti catastali le aree o porzioni ricadenti in suddette aree SIC. 

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