Con Delibera n.28 del 22.5.2014 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2014:
a) aliquota ordinaria 1,06 per cento;
b) aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento solo per gli immobili di categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Riduzioni e detrazioni. Fatto salvo quanto per altro stabilito dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, della legge 27/12/2013 n. 147 e dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con modificazione per anno 2014 sono determinate le seguenti riduzioni e detrazioni:
a) abitazioni e relative pertinenze (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) di cui sono proprietari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero legalmente autorizzati, purché gli stessi immobili non siano stati locati: aliquota pari a quella per l’abitazione principale (0,40 per cento) con detrazione Euro 200,00;
b) unità immobiliare, (escluse categorie catastali A/1, A/8, A/9) posseduta dai cittadini italiani a titolo di proprietà o di usufrutto, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti AIRE: aliquota pari a quella per l’abitazione principale (0,40 per cento) con detrazione Euro 200,00;
c) fabbricati inagibili a causa di degrado strutturale tale da pregiudicare l’agibilità, l’abitabilità e l’utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con di manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.): base imponibile ridotta al 50%. A tal fine l’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445. La dichiarazione deve pervenire entro la data di scadenza della rata del saldo d’imposta;
d) immobili di proprietà di ONLUS, regolarmente riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati ai fini istituzionali dell’ente: base imponibile ridotta al 50%; A tal fine le associazioni interessati dovranno presentare al comune, entro e non oltre il 16/12/2014, apposita domanda, allegando attestazione di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus;
e) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno, per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività, la costruzione e l’alienazione di immobili, a condizione che non vengano in alcun modo utilizzati e non vi siano contratti per utenze telefoniche ed energetiche. Tale agevolazione ha validità per un periodo non superiore a tre anni dall’ultimazione dei lavori: aliquota dello 0,76%, si applica comunque l’art. 2 comma 2, lettera a) del D.L. n.102 del 31.08.2013, convertito con legge n.124 del 28/10/2013 circa l’esenzione totale di tali immobili;
f) si mantiene l’aliquota dello 0,76% alla seconda casa concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/ figli) nell’intesa che lo stesso sia residente da almeno 1 anno, con utenze intestate dallo stesso da almeno 1 anno. Il requisito della residenza di 1 anno deve essere posseduto alla data dell’01/01/2014. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda allegando utenze entro il 16/12/2014; la relativa comunicazione non dovrà essere presentata nel caso in cui sia già stata presentata negli anni precedenti.
g) locali commerciali sfitti per oltre 6 mesi nel corso dell’anno 2014, purché il proprietario ( persona fisica o giuridica) abbia un reddito lordo fiscale non superiore al quintuplo della somma delle rendite catastali dei locali per i quali chiede la riduzione, rivalutate del 5%: aliquota pari allo 0,76 per cento . A tal fine, i contribuenti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre la data di scadenza della rata del saldo d’imposta, apposita domanda, allegando autodichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
h) locali commerciali locati, per i quali i proprietari rinegoziano i contratti di locazione fissando una riduzione del canone locativo pari al 12% entro il 30/06/2014: aliquota allo 0,76%. A fine, il proprietario dovrà presentare apposita comunicazione entro e non oltre il 16/12/2014, corredata dalla copia del contratto originario di fitto e del contratto rinegoziato, regolarmente registrati;
i) detrazione per Abitazione Principale e relative pertinenze Euro 200,00;
j) per i terreni agricoli incolti, ricadenti in area Sic, sarà considerata una riduzione di aliquota dello 0.3% e, pertanto, l’aliquota IMU applicata sarà dello 0.76%. Sarà obbligo dei proprietari dei terreni che beneficiano di tale aliquota ridotta, presentare entro il termine di versamento della rata IMU a saldo una domanda di agevolazione corredata di autodichiarazione che attesti il mancato esercizio di qualsiasi attività, agricola e non, e identifichi con i riferimenti catastali le aree o porzioni ricadenti in suddette aree SIC.
Allegati