Premesso che ad opera dell’art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e considerato che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU, con Delibera n. 46 del 21/04/2022 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2022:
Aliquota ordinaria: 1,1 per cento per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sottostanti classificazioni.
Categorie di immobili:
- abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze nella misura massima, quest’ultime, di una sola unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 aliquota 0,6per cento, con detrazione di Euro 200,00 per abitazione principale;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) aliquota 1,1 per cento con detrazione 200 €;
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,1 per cento;
- fabbricati “merce”, costruiti e destinati dall’Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: esenzione. A tal fine il contribuente deve presentare apposita Dichiarazione Imu nei termini stabiliti dalla legge;
- terreni agricoli aliquota 1,06 per cento;
- aree edificabili aliquota1,06 per cento;
- Immobili uso produttivo cat. D aliquota 1,1 per cento.
- Immobili di categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) aliquota 0,86 per cento.
- Immobili di categoria D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili) ai sensi dell'art. 78, comma 1, lett. d) e comma 3 del D.L. 104/2020: esenzione.
Riduzioni e detrazioni
1) seconda casa con categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9 concessa in uso gratuito ad un parente entro il primo grado (genitori/figli), purché quest’ultimo sia ivi residente da almeno 1 anno alla data dell’1.1.2022 e che le utenze (acqua, luce, gas, telefono) siano intestate allo stesso parente o a un componente il suo nucleo familiare da almeno 1 anno alla data dell’1.1.2022. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda, allegando le relative utenze, entro il 16/12/2022: aliquota pari allo 0,86%. La domanda non dovrà essere presentata nel caso in cui sia stata già prodotta per gli anni precedenti;
2) Aree edificabili zona urbanistica D con destinazioni industriali, artigianali, commerciali e terziarie acquistate nell’anno 2022, con relativo inizio lavori entro un anno dalla data di acquisto. I contribuenti interessati dovranno presentare apposita domanda allegando copia della Comunicazione Inizio Lavori (in mancanza della quale si dovrà indicare la data in cui si intende, presumibilmente, iniziare gli stessi) entro e non oltre il 16/12/2022: esenzione.
Per poter usufruire dei benefici sopra elencati al presente è fatto obbligo di produrre l’ apposita comunicazione, utilizzando il modello appositamente predisposto dagli Uffici competenti, entro e non oltre i termini fissati.
Precisazioni
E’ assimilata all’abitazione principale:
- l’unità immobiliare e relative pertinenze (una per categoria C2, C6 e C7) posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, A tal fine è obbligatoria la presentazione della Dichiarazione Imu nei termini stabiliti dalla legge;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale. Il soggetto passivo, a pena di decadenza dal beneficio, attesta nella dichiarazione da presentare ai sensi del successivo art. 20 il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera;
- l’aliquota ridotta al 50%, prevista dalla legge, per i fabbricati inagibili a causa di degradostrutturale tale da pregiudicare l’agibilità, l’abitabilità e l’utilizzo, ovvero a causa di una fatiscenza non superabile con manutenzione ordinaria (non può costituire motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento alle reti o impianti come gas, energia elettrica, fognatura, ecc.), può essere applicata solo se, il cittadino contribuente presenti comunicazione corredata da una perizia dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- la base imponibile IMU è ridotta al 50% dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 10 lett. b, per le unità immobiliari, fatta eccezione le categoria catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui ilcomodante oltre l’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 37,5 per cento. Ai fini della concessione dell'agevolazione è possibile presentare comunicazione all'ufficio tributi indicando la presenza dei requisiti previsti per legge;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 09/12/1998 n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento dalla Legge 28/12/2015 n. 208, art. 1, comma 53.